Sez. L, Sentenza n. 3686 del 03/05/1990 (Rv. 466984 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO - ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Il disposto del terzo comma dell'art. 429 cod. proc. civ., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori, a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questa il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento della attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento. (Conf 2515/87, mass n 451662).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)