diritto.io

Norme per la elezione e la convocazione del primo Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e disciplina delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita' e del contenzioso elettorale

Testo in vigore al

Art. 24 Proclamazione degli eletti in sede circoscrizionale

1. Il presidente dell'Ufficio circoscrizionale, in conformita di risultati accertati dall'Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto, e seguendo la graduatoria prevista dal n. 8) del precedente articolo, quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali piu' elevate.

Art. 25 Verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale secondo le norme dell'articolo 81 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361.

2. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla cancelleria della Corte d'appello di Trieste;

3. la quale rilascia ricevuta e cura la consegna degli atti e documenti anzidetti alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso.

4. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del Tribunale.

Art. 26 Operazioni dell'Ufficio centrale regionale

1. L'Ufficio centrale regionale, costituito a norma del precedente articolo 13, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali:

  1. 1) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;

  2. 2) determina, per ciascuna lista, il numero dei voti residuati.
    Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno;

  3. 3) procede all'assegnazione ai predetti gruppi di liste dei seggi di cui al n. 1). A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire nell'effettuare la divisione, trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale.

2. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo.

3. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato in maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati: a parita' di questi ultimi si procede a sorteggio.

4. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.

5. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista i cui candidati fossero stati gia' tutti proclamati eletti dall'Ufficio centrale circoscrizionale, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

6. L'Ufficio centrale regionale comunica agli Uffici centrali circoscrizionali le liste della circoscrizione alle quali sono attribuiti i seggi in base al riparto di cui ai precedenti commi.

7. Di tutte le operazioni dall'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di appello.

Art. 27 Proclamazione in sede regionale

1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.

Art. 28 Opzione

1. Il consigliere regionale eletto in piu' di un Collegio deve dichiarare alla Presidenza del Consiglio regionale entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si intende prescelto il Collegio in cui il consigliere ha ottenuto la maggiore percentuale di voti di preferenza rispetto ai voti di lista.

Art. 29 Attribuzione di seggi vacanti

1. Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dall'organo di verifica dei poteri.

2. La stessa norma si osserva anche nel caso di sostituzione del consigliere proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale regionale.

Art. 30 Convalida degli eletti

1. Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.

2. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.

Art. 31 Operazioni del Consiglio regionale in sede di convalida

1. In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' prevista dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.

2. La deliberazione di annullamento deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

3. Il Consiglio regionale non puo', ove non sia stato presentato ricorso, annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.

Titolo IV. Contenzioso

Art. 32 Ricorso al Consiglio regionale avverso l'elezione

1. Contro la elezione dei consiglieri regionali e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale sia in materia di eleggibilita' sia in materia di operazioni elettorali.

2. Il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio entro quindici giorni dalla proclamazione;

3. entro lo stesso termine il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

4. Il Consiglio regionale deve deliberare sui ricorsi amministrativi presentati entro sessanta giorni dal loro deposito; quando non si provveda entro detto termine, sono ammessi direttamente i ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli 33 e 34.

5. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 33 Ricorso alla Corte di appello in materia di ineleggibilita'

1. Contro le deliberazioni adottate in base all'articolo 31 o all'articolo 32 dal Consiglio regionale in materia di eleggibilita', e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

2. La Corte d'appello di Trieste decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme del Titolo IV e dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947 n. 1058.1

Art. 34 Ricorso al Consiglio di Stato per le operazioni elettorali

1. Contro le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale in materia di operazioni elettorali e' ammesso ricorso giurisdizionale anche di merito, al Consiglio di Stato, entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

2. Il Consiglio di Stato decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

3. Si applica il disposto dell'articolo 40 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058.

Art. 35 Poteri di correzione

1. Il Consiglio regionale, la Corte d'appello, il Consiglio di Stato, quando accolgono i ricorsi loro presentati, correggono i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

2. La deliberazione con cui il Consiglio regionale accoglie un ricorso ad esso preesentato e provvede alla eventuale sostituzione, come disposto dal comma precedente, ha effetto con la scadenza del termine, previsto dalla presente legge, entro cui e' ammesso ricorso contro la deliberazione stessa alla Corte d'appello o al Consiglio di Stato; qualora detto ricorso sia presentato, si applica la disposizione dell'articolo 44.

Art. 36 Poteri del Consiglio regionale in materia di decadenza

1. Quando successivamente alle elezioni un consigliere regionale venga a trovarsi in una delle condizioni previste dalla legge legge come causa di ineleggibilita', il Consiglio regionale, con la procedura prevista dal proprio regolamento interno, ne deve dichiarare la decadenza, sostituendolo con chi ne ha diritto.

2. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 37 Ricorso al Consiglio regionale in materia di decadenza

1. Quando il consigliere regionale e' venuto a trovarsi nella condizione prevista dall'articolo 36, e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale perche' ne dichiari la decadenza; il ricorso deve essere depositato nella segreteria del Consiglio e, a cura di chi lo ha proposto, deve essere giudiziariamente notificato entro cinque giorni dal deposito alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

2. Il Consiglio regionale deve deliberare sul ricorso entro sessanta giorni dal deposito; quando non vi provveda entro detto termine, e' ammesso direttamente il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 38.

3. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni agli interessati.

Art. 38 Ricorso alla Corte di appello in materia di decadenza

1. Contro la deliberazione adottata dal Consiglio regionale in materia di decadenza per cause sopravvenute di ineleggibilita' ai sensi dei precedenti articoli 36 e 37, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste entro trenta giorni dalla notifica della deliberazione.

2. La Corte d'appello decide entro novanta giorni dal deposito del ricorso.

Art. 39 Poteri del Consiglio regionale in materia di incompatibilita'

1. Salvo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 11, quando per un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle incompatibilita' previste dalla legge, il Consiglio regionale, nei modi previsti dal suo regolamento interno, glielo contesta, anche d'ufficio;

2. il consigliere regionale ha dieci giorni di tempo per rispondere; entro dieci giorni successivi a detto termine, il Consiglio regionale delibera, definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilita', chiede al consigliere regionale di optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre.

3. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro i successivi quindici giorni, il Consiglio regionale lo dichiara decaduto.

4. La deliberazione deve essere nel giorno successivo depositata nella segreteria del Consiglio e deve essere notificata entro cinque giorni a chi vi ha interesse.

Art. 40 Ricorso al Consiglio regionale in materia di incompatibilita'

1. Quando nei riguardi di un consigliere regionale esista o si verifichi qualcuna delle cause di incompatibilita' previste dalla legge, e' ammesso ricorso amministrativo al Consiglio regionale, affinche' provveda ai sensi dell'articolo precedente.

2. Il ricorso, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente all'interessato.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 41 Ricorso alla Corte di appello in materia di incompatibilita'

1. Quando il Consiglio regionale cui sia stato presentato il ricorso amministrativo di cui all'articolo precedente non provveda nei termini prescritti ad adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 39 e 40, e' ammesso ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

2. Contro le deliberazioni del Consiglio regionale in materia di incompatibilita' e' ammesso, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso giurisdizionale alla Corte d'appello di Trieste.

3. La Corte d'appello entro novanta giorni dalla presentazione dei ricorsi di cui ai commi precedenti decide sulla sussistenza della causa di incompatibilita'. Ove dichiari l'incompatibilita', assegna, con la stessa pronuncia, al consigliere regionale in termine di giorni dieci per optare tra il mandato consiliare e la carica che ricopre. Qualora il consigliere regionale non vi provveda entro il predetto termine, la Corte d'appello lo dichiara decaduto dal mandato consiliare.

4. La sentenza di decadenza, a cura della cancelleria della Corte d'appello, e' notificata al presidente del Consiglio regionale, al consigliere dichiarato decaduto e a chiunque altro vi abbia interesse.

Art. 42 Sostituzione del consigliere regionale decaduto

1. Quando il Consiglio regionale o la Corte d'appello pronunciano la decadenza di un consigliere regionale, ai sensi degli articoli 36, 37, 38, 39, 40 e 41, provvedono a sostituirlo con chi ne ha diritto.

2. Quando sia stato presentato uno dei ricorsi giurisdizionali previsti dagli articoli precedenti, il Consiglio regionale non puo' adottare alcun provvedimento di decadenza o di sostituzione per i casi che formano oggetto del ricorso.

Art. 43 Legittimazione a ricorrere

1. Possono presentare i ricorsi previsti dalla presente legge gli elettori iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione.

2. Puo' inoltre presentare i ricorsi di cui al comma precedente il Commissario del Governo nella Regione.

Art. 44 Sospensione delle deliberazioni del Consiglio regionale

1. I ricorsi giurisdizionali al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello sospendono di diritto le deliberazioni del Consiglio regionale contro le quali i ricorsi stessi sono presentati.