Sez. 3, Sentenza n. 8897 del 23/05/1979 Ud. (dep. 26/10/1979) Rv. 143255 - 01
EDILIZIA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISPORRE LA CONFISCA DELLE OPERE ABUSIVE - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
EDILIZIA - IN GENERE - POTERE DEL GIUDICE ORDINARIO DI DISPORRE LA CONFISCA DELLE OPERE ABUSIVE - ESCLUSIONE - ECOLOGIA.*
Il giudice non puo confiscare le opere edilizie abusive, perche tale potere non e espressamente previsto dalla legge 17 agosto 1942 n 1150 e, neppure, dalla legge 28 gennaio 1977 n 10. Quando il legislatore ha voluto attribuire all'autorita giudiziaria la Competenza a ordinare la demolizione delle opere abusive lo ha espressamente disposto, come nell'art 31 della legge antisismica n 1684 del 1962 (ora art 23 legge n 64 del 1974). Il divieto per il giudice ordinario di disporre la confisca discende, inoltre, dalla ripartizione delle competenze, per cui e il sindaco competente ad applicare la sanzione amministrativa della demolizione o confisca, previa una valutazione amministrativa. Infine la confisca penale prevede la devoluzione allo stato delle cose, mentre la confisca amministrativa implica la acquisizione dell'opera abusiva e dell'area a favore del comune.*
Riferimenti normativi: Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 32, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 lett. B CORTE COST., Legge 25/11/1962 num. 1684 art. 31, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 23, Legge 28/01/1977 num. 10 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)