Sez. 3, Sentenza n. 15849 del 15/12/2000 (Rv. 542679 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE | "Forum destinatae solutionis" - Obbligazione di restituzione di indebito - Disciplina di cui all'art. 1182 comma terzo cod. civ. - Applicabilità - Condizioni.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - IN GENERE
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'art. 1182, comma terzo cod. civ. trova applicazione anche con riferimento alle obbligazioni di restituzione di ciò che sia stato indebitamente pagato, sempre che detta obbligazione non dia luogo ad alcuna contestazione in ordine al rapporto cui risulta collegata, rientrando tra i crediti liquidi ed esigibili (il cui pagamento deve essere eseguito, a norma del comma terzo del citato art. 1182, presso il domicilio del creditore) anche quelli di ammontare determinabile in base ad elementi certi e prestabiliti risultanti da titolo convenzionale o giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)