Sez. L, Sentenza n. 719 del 06/02/1982 (Rv. 418520 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - TUTELA ASSICURATIVA - MALATTIA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 455 DEL 1943 - ESTENSIONE - ATTUALITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITÀ - PERSISTENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE PER LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - SILICOSI ED ASBESTOSI - TUTELA ASSICURATIVA - MALATTIA ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 455 DEL 1943 - ESTENSIONE - ATTUALITÀ DEL RAPPORTO DI LAVORO - NECESSITÀ - PERSISTENZA.*
L'art. 14 primo comma della legge 12 aprile 1943 n. 455, che ha esteso alla silicosi e all'asbestosi la tutela assicurativa obbligatoria contro le malattie professionali già introdotta con R.d. 13 maggio 1929 n. 928, stabilendo che la legge si applica anche nei casi di malattie manifestatesi prima della sua entrata in vigore, ha inteso, per ragioni di equità, far coincidere il momento iniziale della nuova tutela con il momento in cui aveva avuto inizio la protezione delle altre malattie professionali previste dal citato d.R., derogando in siffatto modo al principio generale di cui al primo comma dell'art. 13 dello stesso decreto (secondo il quale il rischio non deve essersi già verificato prima dell'instaurazione del rapporto assicurativo), ma non a quello di cui al secondo comma, secondo il quale non è dovuta alcuna indennità per le malattie professionali che si manifestino in operai che abbiano cessato, prima dell'entrata in vigore del detto decreto, di prestare la loro opera nelle lavorazioni morbigene. Pertanto non è indennizzabile la silicosi dipendente da lavorazioni cessata in data anteriore al 2 gennaio 1934. (Conf 2958/80, mass n 406704).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 13/05/1929 num. 928 art. 13 CORTE COST., Legge 12/04/1943 num. 455 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)