Sez. 1, Sentenza n. 13423 del 20/07/2004 (Rv. 574697 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA) | Domande ed eccezioni esaminate ed accolte - Riproposizione in appello - Necessità - Esclusione - Richiesta di conferma della sentenza appellata - Sufficienza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NON RIPROPOSTE (DECADENZA)
L'onere di espressa riproposizione in appello disposto dall'art. 346 cod. proc. civ. riguarda le domande ed eccezioni non esaminate o non accolte dai giudici di primo grado e non è, pertanto, estensibile alle domande ed eccezioni che il primo giudice abbia invece esaminato ed accolto, per ribadire le quali, salva l'ipotesi di una linea difensiva con esse incompatibile, è sufficiente che la parte vittoriosa richieda la conferma della sentenza impugnata "ex adverso".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)