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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7467 del 23/03/2017 (Rv. 643487 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA | Legittimazione ad impugnare – Cause riunite in primo grado, ma separate in appello – Solo alle parti del giudizio di appello.
Stato
decisa il 2017-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/643487-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - ATTIVA

In tema di ricorso per cassazione, la legittimazione all'impugnazione, che integra un potere processuale e non un'azione, può essere riconosciuta solo a chi abbia partecipato al precedente grado di appello: ciò anche qualora in primo grado la sentenza sia stata pronunciata su più cause riunite, ma in secondo grado i giudizi, benché trattati nella medesima udienza, siano rimasti separati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile la censura, diretta a denunciare l'irrituale instaurazione del contraddittorio in secondo grado, proposta dalle parti rimaste estranee al giudizio di appello conclusosi con la sentenza impugnata).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)