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Sez. 2, Sentenza n. 1246 del 28/04/1971 (Rv. 351410 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE- MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1971-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/351410-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - COPIA (DISCORDANZA DALL'ORIGINALE) - SOTTOSCRIZIONE DEL PROCURATORE- MANCANZA NELLA COPIA NOTIFICATA - NULLITA DELL'ATTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

La Mancanza della sottoscrizione del procuratore nella copia dello atto notificato alla controparte non comporta la nullita dell'atto medesimo quando sia possibile desumerne la provenienza da procuratore munito di mandato. (V 3301'68, mass n 336288).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)