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Sez. 1, Sentenza n. 6374 del 28/02/1985 Ud. (dep. 25/06/1985) Rv. 169926 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - A SEGUITO DI SFIDA - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SFIDA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/169926-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO - IN GENERE - A SEGUITO DI SFIDA - ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA SFIDA - LEGITTIMA DIFESA - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*

In tema di omicidio volontario, la sfida esclude la necessità di difesa, poiché essa è permeata da volontà offensiva, presuppone la reazione aggressiva altrui, prevede e liberamente accetta o determina la susseguente situazione di pericolo nella quale finiscono col versare ambedue i contendenti, fra cui lo sfidato. Ne deriva che lo sfidante, agendo più per offendere che per difendersi, non può invocare la legittima difesa, allorquando il progredire dei mezzi di offesa, vicendevolmente impiegati, raggiunge la soglia dell'arma da lui solo adoperata. Infatti, l'involontarietà del pericolo è essenziale al concetto di legittima difesa perché si ricollega al criterio del pericolo attuale di un'offesa ingiusta, da cui si è costretti a difendersi.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 575

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)