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Sez. 3, Sentenza n. 2826 del 06/08/1968 (Rv. 335491 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE- PRESUPPOSTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - CLAUSOLA DEL SOLVE ET REPETE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1968-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/335491-01

GIURISDIZIONE CIVILE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE- PRESUPPOSTO - CLAUSOLA CONTRATTUALE LIMITATIVA DELLA PROPONIBILITA DI ECCEZIONI - CLAUSOLA DEL SOLVE ET REPETE - DIFETTO DI GIURISDIZIONE - ESCLUSIONE.*

Il difetto di giurisdizione del giudice civile e configurabile solo quando il giudice manchi completamente del potere di dirimere un conflitto tra due soggetti, relativamente ad un diritto. Tale difetto non e ravvisabile nel caso del solve et repete convenzionale, in quanto il giudice puo e deve pronunciare la condanna del debitore, accordando in tal modo la tutela giurisdizionale alla pretesa del creditore. La portata della clausola risulta, cosi, essere quella di determinare solo una sostanziale inefficacia della eccezione del debitore, le cui ragioni potranno essere fatte valere dopo lo adempimento, al fine di ottenere la restituzione di quanto indebitamente pagato.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1462 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)