Sez. L, Sentenza n. 8974 del 07/04/2008 (Rv. 602953 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE | Circolari ministeriali - Interpretazione da parte del giudice di merito - Sindacabilità in cassazione - Profili della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale e del vizio di motivazione - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie relativa all'applicazione delle circolari ministeriali n. 243/1997 e 192/1980 sulla riduzione di orario determinate da cause di forza maggiore estranee alla didattica.
ATTI AMMINISTRATIVI - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di una circolare amministrativa, anche di provenienza ministeriale, costituisce accertamento di fatto proprio del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione delle norme legali di ermeneutica contrattuale - applicabili anche nell'interpretazione degli atti amministrativi - o per vizi di motivazione (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nell'interpretare le circolari ministeriali n. 243 del 1979 e n. 192 del 1980 - che disciplinano i casi di riduzione della durata delle ore di lezione determinata da cause di forza maggiore estranee alla didattica - aveva ritenuto, da un lato, la piena vigenza delle disposizioni amministrative in forza della clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 48 del c.c.n.l. del 1999, e, dall'altro, che - in base all'accordo di interpretazione autentica del c.c.n.l. del 1995, del comparto scuola, concluso in data 17 settembre 1997, che accomunava in un'unica categoria le ipotesi indicate nelle due circolari - la regola della riduzione dell'orario senza necessità di un successivo recupero da parte degli insegnanti e, quindi, senza riduzione della retribuzione, espressamente affermata nella circolare del 1979, si estendesse anche alle ipotesi della meno restrittiva circolare del 1980).
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 04/08/1995 art. 41, Contr. Coll. 17/09/1997 art. 1, Contr. Coll. 26/05/1999 art. 48, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)