Sez. 1, Sentenza n. 2078 del 22/06/1968 (Rv. 334209 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE- PRESUPPOSTO - ESTREMI - VOLONTA DELL'ESPROMITTENTE DI ADEMPIERE - ESCLUSIONE.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESPROMISSIONE - IN GENERE- PRESUPPOSTO - ESTREMI - VOLONTA DELL'ESPROMITTENTE DI ADEMPIERE - ESCLUSIONE.*
La fattispecie negoziale dell'espromissione, prevista dall'art. 1272 cod. civ. ha come necessario presupposto l'esistenza di un'obbligazione altrui, che viene assunta da un terzo verso il creditore, senza delegazione del debitore. Da cio consegue che, nell'espromissione, la volonta del soggetto che assume l'obbligazione (espromittente)deve essere diretta ad assumere un'obbligazione altrui e non ad adempiere, anche se per errore, un'obbligazione propria. (V. 1779-66, massima n. 323470 2267-65 188-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1272
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)