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Sez. 2, Ordinanza n. 4581 del 01/03/2026 (Rv. 677312-01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO | Facoltà di mutamento della domanda di accertamento dell'inadempimento in quella di risoluzione del contratto - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677312-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - RAPPORTO TRA DOMANDA DI ADEMPIMENTO E DOMANDA DI RISOLUZIONE - IMPUTABILITA' DELL'INADEMPIMENTO, COLPA O DOLO - RAPPORTI TRA DOMANDA DI RISOLUZIONE E DI ADEMPIMENTO

In tema di risoluzione del contratto per inadempimento, la domanda di risarcimento del danno non è implicitamente compresa in quella di risoluzione, trattandosi di domande autonome, sebbene cumulabili ai sensi dell'art. 1453, comma 1, c.c.; tuttavia, lo ius variandi previsto dal comma 2 della medesima disposizione consente alla parte non inadempiente di modificare, anche con la memoria ex art. 183 c.p.c., la domanda originaria di accertamento dell'inadempimento (o di accertamento negativo del credito) in quella di risoluzione del contratto, senza che ciò integri domanda nuova, purché il mutamento resti circoscritto alla medesima vicenda sostanziale.(Nella specie, la S.C. ha affermato l'ammissibilità della domanda di risoluzione proposta con la prima memoria ex art. 183 c.p.c. - ratione temporis vigente - in sostituzione dell'originaria domanda di accertamento negativo del credito, cassando la sentenza che ne aveva dichiarato la tardività).

Cod. Civ. art. 1453, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)