Sez. 5, Sentenza n. 14036 del 03/08/2012 (Rv. 623913 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Recupero di dazi - Falsità della dichiarazione dell'esportatore - Strumenti probatori utilizzabili dall'amministrazione - Relazione OLAF - Altri atti emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF - Utilizzabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972 - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, ai fini della verifica della provenienza delle merci, l'art. 9 comma 2 del reg. CE n. 1073/1999 del Parlamento e del Consiglio del 25 maggio 1999 - che considera equipollenti la relazione redatta dall'OLAF al termine delle indagini e le relazioni redatte dagli ispettori amministrativi dello Stato membro, tanto ai fini delle "regole di valutazione" applicabili quanto ai fini del "valore" riconoscibile secondo la disciplina legislativa dello Stato membro - non pone alcuna limitazione in ordine alla utilizzabilità nei procedimenti amministrativi e giudiziari dello Stato membro anche di altre fonti di prova emergenti dalle indagini svolte dall'OLAF, come è dato evincere dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, del medesimo regolamento comunitario i quali prevedono la trasmissione alle autorità degli Stati membri interessati, rispettivamente, di "ogni documento utile" acquisito e la comunicazione di "qualsiasi informazione" ottenuta nel corso delle indagini.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 23/05/1999 num. 1073 art. 9 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)