Sez. 3, Sentenza n. 593 del 17/01/2001 (Rv. 543222 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE | Mancata integrazione del contraddittorio - Rilevabilità d'ufficio - Deduzione in cassazione - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE
La non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d'ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, dove la relativa eccezione può essere, peraltro, proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti a fondamento della stessa emergano "ex se" dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività, vietate in sede di giudizio di cassazione. Ne consegue che, costituitisi, in sede di legittimità, alcuni degli eredi del "de cuius" (parte nel precedente giudizio di appello), la circostanza dell'esistenza di altri eredi non può essere dedotta, per la prima volta, con la memoria di replica di cui all'art. 378 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)