Sez. 3, Sentenza n. 1346 del 11/05/1971 (Rv. 351568 - 01)
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - FACOLTA DEL GIUDICE - DECISIONE FONDATA SOLO SULLE RISULTANZE DEL PROCESSO CIVILE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - POTERE DI DIFESA DELLA PARTE - SUSSISTENZA - FACOLTA DEL GIUDICE DI UTILIZZAZIONE DELLE PROVE PENALI- QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROVA CIVILE - PROVE RACCOLTE IN GIUDIZIO PENALE - UTILIZZABILITA NEL GIUDIZIO CIVILE - FACOLTA DEL GIUDICE - DECISIONE FONDATA SOLO SULLE RISULTANZE DEL PROCESSO CIVILE - LEGITTIMITA - CONSEGUENZE - POTERE DI DIFESA DELLA PARTE - SUSSISTENZA - FACOLTA DEL GIUDICE DI UTILIZZAZIONE DELLE PROVE PENALI- QUESTIONE DI LEGITTIMITA COSTITUZIONALE IN RELAZIONE ALL'ART 24 COST - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Il giudice civile e solamente facultato e non obbligato ad utilizzare per la decisione di una controversia civile gli elementi probatori gia acquisiti in Sede penale ed in conseguenza esso giudice ben puo prescindere da questi elementi e fondare il suo convincimento esclusivamente sulle risultanze acquisite nel processo civile. Pertanto, il soggetto interessato puo dedurre nel processo civile ogni piu ampia difesa sia al fine di evitare il ricorso ai pregressi elementi raccolti in Sede penale, sia contestando la Rilevanza ed efficacia di tali elementi ai fini della decisione della controversia civile. Egli, quindi non e tenuto a subire gli effetti di Atti processuali alla cui formazione non abbia potuto partecipare per essere rimasto estraneo al procedimento penale. Onde e manifestamente infondata la questione di legittimita costituzionale, per contrasto, con l'art 24 della Costituzione, dell'art 116 cod proc civ, nella parte in cui faculta il giudice ad utilizzare le prove raccolte in Sede penale. (V 3274'69, mass n 343299' 2584'69, mass n 342176).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)