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Sez. 1, Sentenza n. 9686 del 11/09/1999 (Rv. 529854 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI | Disciplina ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 - Poteri conseguenti dell'Ufficio - Portata - Nel regime antecedente alle modifiche introdotte con il D.L. n. 330 del 1994 - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-09-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529854-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI

L'esercizio del potere di cui all'art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte con il decreto legge n. 330 del 1994 convertito in legge n. 473 del 1994) non necessariamente contempla gli interventi di "correzione", di "esclusione" o di riduzione di cui al secondo comma della disposizione in questione, ma può anche tradursi nel mero adeguamento della liquidazione dell'imposta ai contenuti della dichiarazione del contribuente allorché quest'ultimo, per avventura, non abbia adeguato l'entità del versamento a saldo ai contenuti della sua dichiarazione (nella fattispecie il contribuente, pur avendo esposto, in sede di dichiarazione annuale, taluni redditi nel quadro dei redditi di impresa), non aveva ad essi adeguato, ai fini ILOR, i relativi versamenti a saldo, limitandosi invece, in sede di "note esplicative" da lui inserite in dichiarazione, a rivendicare la natura di lavoro autonomo della propria attività).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)