Sez. 3, Sentenza n. 5785 del 15/11/1984 (Rv. 437461 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - LEGGE N. 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE IN APPELLO - INVOCAZIONE AD OPERA DELLA PARTE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - RISCATTO - PREZZO - PAGAMENTO - TERMINE - LEGGE N. 2 DEL 1979 - NATURA INTERPRETATIVA - CONSEGUENZE - APPLICAZIONE IN APPELLO - INVOCAZIONE AD OPERA DELLA PARTE - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
In materia di riscatto agrario, le Disposizioni della legge 8 gennaio 1979 n. 2 sono prive di autonomia e hanno senso solo se coordinate con quelle dell'art. 8 della legge 26 maggio 1965 n. 590 e della legge 14 agosto 1971 n. 817, delle quali chiariscono il significato e l'ambito di efficacia, con la conseguenza che, stante siffatto carattere interpretativo, la sua applicazione in appello sollecitata dalla parte non costituisce domanda nuova, purché l'allegazione del fatto posta a base della domanda sia stata regolarmente formulata in primo grado. (V 3710/81, mass n 416404; (V 4017/80, mass n 407932).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 08/01/1979 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)