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Sez. 1, Sentenza n. 71 del 15/01/1985 (Rv. 438276 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - INDIVIDUAZIONE - POTERI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DI BENI RIVENDICATI DA TERZI QUALI TITOLARI DI DIRITTO ESCLUSIVO INCOMPATIBILE CON LA INCLUSIONE DI ESSI NELL'ATTIVO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438276-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - GIUDICE DELEGATO - POTERI - INDIVIDUAZIONE - POTERI RIGUARDANTI L'ACQUISIZIONE DI BENI RIVENDICATI DA TERZI QUALI TITOLARI DI DIRITTO ESCLUSIVO INCOMPATIBILE CON LA INCLUSIONE DI ESSI NELL'ATTIVO FALLIMENTARE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

I poteri conferiti dall'art. 25 della legge fall. Al giudice delegato sono espressione di una funzione amministrativa di direzione di tutte le operazioni fallimentari, ivi compreso, ai sensi del n. 2, il potere di emettere, per l'urgente conservazione del patrimonio fallimentare, decreti di acquisizione alla massa fallimentare di eventuali sopravvenienze attive in possesso del fallito, del coniuge o di altri soggetti che non ne contestino la spettanza al fallimento. Detti poteri non possono riguardare, invece, l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro successiva inclusione nell'attivo fallimentare, in ordine ai quali sono esperibili le azioni civili ordinarie, atteso che, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dalla legge fallimentare (art. 25 n. 7, 110, 151, terzo e quarto comma) il giudice delegato non può emettere provvedimenti incidenti sui diritti soggettivi dei terzi. (fattispecie in cui il conduttore di un immobile oggetto di vendita fallimentare aveva dichiarato di voler esercitare la prelazione di cui all'art. 38 dell'art. 27 luglio 1978 n. 392). (V 2258/84, mass n 434294; (V 2270/84, mass n 434321).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 25, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 25, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 38 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)