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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30320 del 14/10/2022 (Rv. 666160 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE | Beni in comunione - Esecuzione di sequestro preventivo su di essi - Sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione fino all'esito del giudizio penale a carico del comproprietario - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666160-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - PREGIUDIZIALITA' - SOSPENSIONE DEL PROCESSO CIVILE

L'esecuzione di un sequestro preventivo, nell'ambito di un procedimento penale, avente ad oggetto un bene appartenente ad un soggetto in comunione con terzi estranei al reato non costituisce motivo di sospensione necessaria del processo civile di scioglimento della comunione, ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nelle more del giudicato penale, atteso che le esigenze del sequestro e della eventuale confisca trovano tutela nella disciplina della trascrizione del provvedimento ablatorio e degli effetti della sentenza di divisione regolati dall'art. 1113 c.c.

Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 654 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1113, Cod. Pen. Disp. Att. e Trans. art. 211

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)