Sez. L - , Sentenza n. 90 del 04/01/2018 (Rv. 646724 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Lavoro a progetto - Disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 - Decorrenza - Contratti conclusi prima della sua entrata in vigore - Applicabilità - Esclusione.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE
La disciplina del lavoro a progetto dettata dagli artt. 61 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003, in ossequio al principio "tempus regit actum " e nel rispetto dell'art. 11 disp. prel. c.c., trova applicazione ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore, restando salva la validità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati antecedentemente e proseguiti successivamente alle modifiche apportate con il citato d.lgs.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 61, Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)