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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 212 del 1996

Decisione
decisa il 1996-06-14, depositata il 1996-06-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1996:212
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 22526

  • Processo penale
  • Misure cautelari personali (nella specie: custodia cautelare in carcere)
  • Provvedimento
  • Riesame a seguito di rinvio da parte della corte di cassazione
  • Emissione di decreto di rinvio a giudizio
  • Possibilità, per il giudice dell'impugnazione di valutare la sussistenza del requisito della "gravità indiziaria di colpevolezza", ai fini del mantenimento del regime cautelare
  • Mancata previsione
  • Lamentata lesione del principio di eguaglianza e di obbligatorietà della motivazione per i provvedimenti relativi alla libertà personale
  • Asserita violazione, altresì, del diritto di difesa e della garanzia circa la tutela di legittimità contro i provvedimenti incidenti sulla libertà personale, nonché del principio di buon andamento dell'amministrazione della giustizia
  • Questioni concernenti norme già dichiarate costituzionalmente illegittime
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità delle questioni, in quanto gli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., sono stati già dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte denunziata dal giudice rimettente, mentre il richiamo all'art. 311 stesso codice non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure. - S. n. 71/1996. red.: A. M. Marini

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse il 19 giugno 1995 (n. 2 ordinanze), l'11 maggio 1995 (n. 2 ordinanze), il 20 giugno 1995, il 19 settembre 1995, il 19 giugno 1995 (n. 2 ordinanze), il 27 giugno 1995 (n. 2 ordinanze) e il 31 luglio 1995 dal Tribunale di Catanzaro, rispettivamente iscritte ai nn. 141, 142, 143, 144, 145, 146, 209, 214, 215, 216 e 217 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 9 e 11, prima serie speciale, dell'anno 1996; Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, chiamato a pronunciarsi in sede di riesame, appello o giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione in tema di misure cautelari personali, ha sollevato con varie ordinanze, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, nella parte in cui precludono al giudice della impugnazione di valutare la sussistenza del requisito dei gravi indizi di colpevolezza dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio; che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
punto 2
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 71 del 1996, successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 309 e 310 del codice di procedura penale proprio nella parte in cui non prevedono, secondo l'interpretazione costantemente data dalla giurisprudenza di legittimità, la possibilità di valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza nell'ipotesi in cui sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio a norma dell'art. 429 dello stesso codice; che il richiamo all'art. 311 cod.proc.pen. non presenta autonomia alcuna rispetto alle restanti censure, essendo stato operato dal giudice a quo soltanto perché talune delle ordinanze di rimessione sono state emesse dal tribunale del riesame quale giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione; che, pertanto, essendo state le disposizioni oggetto di impugnativa espunte dall'ordinamento nella parte auspicata dal Tribunale rimettente, le questioni ora proposte devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 309, 310 e 311 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, secondo comma, 24, secondo comma, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catanzaro con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996. Il Presidente: Ferri Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 21 giugno 1996. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze