diritto.io

Sez. 5 - , Sentenza n. 26191 del 18/10/2018 (Rv. 650953 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Accertamento integrativo - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650953-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

L'integrazione dell'accertamento mediante l'emissione di ulteriori atti impositivi, ai sensi dell'art. 43, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, è ammessa solo ove gli elementi posti a fondamento degli stessi siano nuovi, ipotesi che non ricorre in presenza di diversa, o più approfondita, valutazione del "materiale probatorio" già acquisito dall'ufficio, dovendosi ritenere che con l'emissione dell'avviso di rettifica l'amministrazione consumi il proprio potere di accertamento in relazione agli elementi posti a propria disposizione. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto precluso l'accertamento integrativo fondato sulla considerazione di una fattura ulteriore dovendo presumersi, in difetto di contraria dimostrazione da parte dell'Ufficio finanziario, tale documentazione già acquisita o comunque acquisibile in occasione del primo atto di accertamento).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)