Sez. 1, Sentenza n. 49807 del 15/09/2023 Cc. (dep. 14/12/2023) Rv. 285459 - 01
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA | Pena - Esecuzione - Revoca della sospensione condizionale della pena - Prima condanna per delitto condizionalmente sospesa - Seconda condanna per delitto non sospesa - Cumulo delle pene inferiore ai due anni - Irrilevanza.
PENA - ESECUZIONE - REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
In tema di revoca della sospensione condizionale della pena a seguito della commissione di un secondo delitto per cui sia stata riportata condanna non sospesa, è irrilevante che il cumulo delle sanzioni inflitte con le diverse condanne sia inferiore ai due anni, in quanto la "salvezza" di cui al primo comma dell'art. 168 cod. pen. riguarda il caso di due condanne entrambe sospese e l'ultimo comma del medesimo articolo si riferisce a seconda condanna per delitto anteriormente commesso. (Conf.: n. 501 del 1993, Rv. 194527-01).
Cod. Pen. art. 168 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 164 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)