Sez. 1, Sentenza n. 10657 del 02/03/2005 Cc. (dep. 17/03/2005) Rv. 231128 - 01
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - residente all'estero | Elezione di domicilio all'atto della scarcerazione - Efficacia limitatamente al procedimento penale a cui si riferisce - Utilizzazione anche per altri procedimenti - Esclusione.
NOTIFICAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - ALL'IMPUTATO - residente all'estero
Qualora l'imputato residente all'estero elegga domicilio all'atto della scarcerazione, tale elezione ha efficacia limitatamente al procedimento penale in cui è fatta, e non può essere utilizzata per dichiarare l'irreperibilità in altro procedimento, dovendo il giudice ripetere gli accertamenti imposti dalla legge al fine di rendere effettive e non solo formali le ricerche.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)