Sez. 1, Sentenza n. 952 del 16/04/1984 Cc. (dep. 28/05/1984) Rv. 164433 - 01
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONFLITTI - DENUNCIA - CONFLITTO NEGATIVO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LIMITI TEMPORALI PER LA DENUNCIA - LIMITI OSSERVATI - RISOLUZIONE DEL CONFLITTO - DECISIONE DELLA CASSAZIONE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - OMESSA DENUNCIA DI CONFLITTO - SITUAZIONE CONFLITTUALE INSUSSISTENTE - POTERI DELLE PARTI - LIMITI TEMPORALI.*
COMPETENZA PENALE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INCOMPETENZA - IN GENERE - CONFLITTI - DENUNCIA - CONFLITTO NEGATIVO - GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - LIMITI TEMPORALI PER LA DENUNCIA - LIMITI OSSERVATI - RISOLUZIONE DEL CONFLITTO - DECISIONE DELLA CASSAZIONE - AUTORITÀ DI GIUDICATO - OMESSA DENUNCIA DI CONFLITTO - SITUAZIONE CONFLITTUALE INSUSSISTENTE - POTERI DELLE PARTI - LIMITI TEMPORALI.*
Il giudice di primo grado, investito della cognizione di un procedimento in conseguenza della sentenza di incompetenza pronunciata da altro giudice, può - ma esclusivamente nei limiti temporali stabiliti dal combinato disposto degli artt. 439 capoverso e 42 cod. proc. pen. - sollevare conflitto contestando la legittimità della investitura ed in tal caso la Corte regolatrice, risolvendo il conflitto, stabilisce, con carattere di definitività, se la declaratoria in tema di Competenza del primo giudice sia o no legittima. Qualora, invece, il giudice investito della Competenza non ritenga di denunciare conflitto - con la conseguenza che, in tale ipotesi, non sussistendo la situazione conflittuale, l'imputato e le altre parti non sono legittimate alla denuncia di conflitto ex art. 53, secondo comma, cod. proc. pen. - a questi ultimi non resta che proporre eccezione di incompetenza negli stessi limiti temporali sopra indicati.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 42, Cod. Proc. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 53, Cod. Proc. Pen. art. 439 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)