Sez. 1, Sentenza n. 13747 del 18/09/2003 (Rv. 566941 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO | Relazione adulterina - Causa presuntiva della separazione coniugale - Configurabilità - Limiti - Conseguenze ai fini dell'addebito della separazione - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - GIUDIZIALE - CON ADDEBITO
La reiterata violazione, in assenza di una consolidata separazione di fatto, dell'obbligo della fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave dell'obbligo della fedeltà coniugale, che, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi di regola causa della separazione personale dei coniugi e quindi circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., perché ritenuta motivata e scevra da errori logico - giuridici, aveva ritenuto provata la relazione extraconiugale intrattenuta dal marito, sottolineando le forme esteriori con cui essa era stata coltivata e il carattere particolarmente <odioso> di esso, integrante quella violazione dei doveri minimi che sono il fondamento della vita in comune).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Civ. art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)