diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5605 del 28/11/1978 (Rv. 395384 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - ARGOMENTAZIONE RIFERITA AD UNA CIRCOSTANZA MERAMENTE IPOTETICA - DEDUZIONE NEI MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1978-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395384-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - MOTIVAZIONE - PLURALITA DI ARGOMENTAZIONI - AD ABUNDANTIAM - ARGOMENTAZIONE RIFERITA AD UNA CIRCOSTANZA MERAMENTE IPOTETICA - DEDUZIONE NEI MOTIVI DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

L'argomentazione con la quale il giudice di merito, motivando ad abundantiam, si riferisce ad una circostanza ipotetica e non effettiva perche non accertata in linea di fatto, non ha alcuna incidenza sul dispositivo della sentenza e, come tale, non puo formare oggetto di ricorso per Cassazione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)