Sez. 1, Sentenza n. 1365 del 18/02/1985 (Rv. 439425 - 01)
ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
ATTI AMMINISTRATIVI - PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI - IMPUGNAZIONE DAVANTI AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - SOSPENSIONE IN VIA CAUTELARE - INOSSERVANZA DEL PROVVEDIMENTO - IRROGAZIONE DI SANZIONE PECUNIARIA - ESCLUSIONE.*
Qualora il provvedimento amministrativo, che imponga al privato un determinato comportamento (nella specie, cessazione di attività estrattiva), venga impugnato davanti al giudice amministrativo, e da questi sospeso in via cautelare, quale mezzo al fine di assicurare l'effetto ripristinatorio dell'eventuale pronuncia di annullamento, l'inosservanza di detto provvedimento, ancorché anteriore a quella sospensione, non può essere sanzionata con l'irrogazione di pena pecuniaria (nella specie, ai sensi dell'art. 24 della legge Reg. Lombardia 16 luglio 1975 n. 92), atteso che il potere di adottare tale sanzione viene a difettare per il periodo della suddetta sospensione, la quale priva di esecutorietà l'atto sospeso, e, quindi, implica carenza del presupposto per l'applicazione della sanzione medesima. (V 1004/81, mass n 411579).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 21 CORTE COST., Legge Reg. Lombardia 16/07/1975 num. 92 art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)