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Regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione del 5 marzo 2018 che integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430

Testo in vigore al

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell'Unione europea1, in particolare l'articolo 48, l'articolo 49, paragrafo 3, l'articolo 65, l'articolo 73, l'articolo 96, paragrafo 4, l'articolo 97, paragrafo 6, l'articolo 98, paragrafo 5, l'articolo 100, paragrafo 2, l'articolo 101, paragrafo 5, l'articolo 103, paragrafo 3, l'articolo 106, paragrafo 3, l'articolo 121, l'articolo 168, l'articolo 194, paragrafo 3, e l'articolo 196, paragrafo 4,

Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio2, codificato come regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio3, ha istituito un sistema specifico dell'Unione per la protezione dei marchi da ottenere a livello di UE sulla base di una domanda presentata all'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»).

Il regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento europeo e del Consiglio4, recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009, ha adeguato le competenze da esso conferite alla Commissione agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Al fine di garantire la conformità al nuovo quadro giuridico derivante dal suddetto adeguamento, sono stati adottati il regolamento delegato (UE) 2017/1430 della Commissione5 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 della Commissione6.

Il regolamento (CE) n. 207/2009 è stato codificato come regolamento (UE) 2017/1001. Per motivi di chiarezza e di semplificazione, i riferimenti contenuti in un regolamento delegato dovrebbero riflettere la nuova numerazione degli articoli risultante dalla codificazione dell'atto di base pertinente. Il regolamento delegato (UE) 2017/1430 dovrebbe pertanto essere abrogato e le disposizioni di detto regolamento delegato dovrebbero essere riprese, con i riferimenti aggiornati al regolamento (UE) 2017/1001, nel presente regolamento.

Le norme procedurali in materia di opposizione dovrebbero garantire un esame e una registrazione delle domande di marchio UE da parte dell'Ufficio efficaci, efficienti e celeri attraverso una procedura trasparente, rigorosa, corretta ed equa. Al fine di migliorare la certezza del diritto e la chiarezza, tali regole in materia di opposizione dovrebbero tenere conto dei nuovi impedimenti relativi alla registrazione di cui al regolamento (UE) 2017/1001, in particolare per quanto riguarda i requisiti di ricevibilità e di motivazione dei procedimenti di opposizione, e dovrebbero essere adeguate per rispecchiare meglio la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e per codificare l'attuale prassi dell'Ufficio.

Al fine di stabilire nell'Unione un sistema del marchio più flessibile, coerente e moderno, garantendo nel contempo la certezza del diritto, è opportuno ridurre l'onere amministrativo che ricade sulle parti dei procedimenti in contraddittorio, allentando gli obblighi relativi alla motivazione dei diritti anteriori nei casi in cui il contenuto delle prove pertinenti è accessibile online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio nonché gli obblighi relativi alla presentazione delle prove nella lingua procedurale.

Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è importante precisare le condizioni relative alla modifica di una domanda di marchio UE in modo chiaro ed esaustivo.

Le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE dovrebbero assicurare che un marchio UE possa essere dichiarato decaduto o nullo in modo efficiente ed efficace attraverso procedure trasparenti, rigorose, corrette ed eque. Ai fini di un maggior livello di chiarezza, coerenza, efficienza e certezza del diritto, le norme procedurali che disciplinano la decadenza o la dichiarazione di nullità di un marchio UE andrebbero adeguate a quelle applicabili ai procedimenti di opposizione, mantenendo solo le differenze necessarie per via della natura specifica dei procedimenti di decadenza e di nullità. Le domande di cessione di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato dovrebbero seguire lo stesso percorso procedurale dei procedimenti di dichiarazione di nullità, fungendo in pratica da alternativa alla dichiarazione di nullità del marchio.

Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia7, se non diversamente disposto, l'Ufficio gode di potere discrezionale in sede di esame delle prove tardive prodotte al fine di motivare un'opposizione o comprovare l'uso effettivo del marchio anteriore nel contesto dei procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità. Al fine di garantire la certezza del diritto, i pertinenti limiti di tale potere discrezionale dovrebbero scrupolosamente riflettersi nelle disposizioni che disciplinano i procedimenti di opposizione o di dichiarazione di nullità dei marchi UE.

Al fine di consentire un riesame efficace, efficiente e, nell'ambito della portata del ricorso definita dalle parti, completo delle decisioni adottate dall'Ufficio in prima istanza attraverso una procedura di ricorso trasparente, rigorosa, equa, imparziale e adeguata alla specificità del diritto sulla proprietà intellettuale e tenendo conto dei principi stabiliti nel regolamento (UE) 2017/1001, è opportuno rafforzare la certezza e la prevedibilità del diritto chiarendo e precisando le norme procedurali e le garanzie procedurali delle parti, in particolare nel caso in cui il convenuto si avvalga del diritto di presentare un'impugnazione incidentale.

Al fine di garantire un'organizzazione efficace ed efficiente delle commissioni di ricorso il presidente delle commissioni di ricorso, i presidenti delle singole commissioni e i membri delle commissioni di ricorso dovrebbero, nell'esercizio delle rispettive funzioni conferite loro dal regolamento (UE) 2017/1001 e dal presente regolamento, essere tenuti a garantire un elevato livello di qualità e di coerenza delle decisioni adottate in modo indipendente dalle commissioni in sede di ricorso nonché l'efficienza dei procedimenti di ricorso.

Al fine di garantire l'indipendenza del presidente delle commissioni di ricorso, dei presidenti delle singole commissioni e dei membri delle commissioni di ricorso, come stabilito dall'articolo 166 del regolamento (UE) 2017/1001, il consiglio di amministrazione dovrebbe tenere conto di detto articolo in sede di adozione delle modalità per garantire l'attuazione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Al fine di migliorare la trasparenza e la prevedibilità dei procedimenti di ricorso il regolamento di procedura delle commissioni di ricorso, inizialmente stabilito nel regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione8 e regolamento (CE) n. 216/96 della Commissione9, andrebbe accorpato in un testo unico e adeguatamente interconnesso con le norme procedurali applicabili agli organi dell'Ufficio, le cui decisioni sono soggette a ricorso.

Ai fini della chiarezza e della certezza del diritto è necessario codificare determinate norme procedurali che disciplinano la procedura orale, in particolare per quanto riguarda la lingua di tale procedura. È inoltre opportuno prevedere una maggiore efficienza e flessibilità introducendo la possibilità di partecipare alla procedura orale con mezzi tecnici e di sostituire il verbale di tale procedura con la registrazione.

Al fine di semplificare ulteriormente i procedimenti e migliorarne la coerenza è opportuno stabilire la struttura e il formato di base delle prove da presentare all'Ufficio in tutti i procedimenti, nonché le conseguenze della mancata presentazione di prove conformi a tale struttura e formato.

Al fine di modernizzare il sistema del marchio nell'Unione adeguandolo all'era di Internet è inoltre opportuno stabilire una definizione di «mezzi elettronici» nel contesto delle notifiche e in relazione alle forme di notifica che non sono obsolete.

Ai fini dell'efficacia, della trasparenza e della facilità d'utilizzo l'Ufficio dovrebbe mettere a disposizione moduli tipo, compilabili online, in tutte le lingue ufficiali dell'Ufficio per la comunicazione nei procedimenti dinanzi all'Ufficio.

Ai fini di una maggiore chiarezza, coerenza ed efficacia, dovrebbe essere introdotta una disposizione relativa alla sospensione dei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso, che stabilisca altresì la durata massima di una sospensione richiesta da entrambe le parti.

Le regole che disciplinano il calcolo e la durata dei termini, le procedure di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro, le modalità di prosecuzione del procedimento e le informazioni dettagliate in materia di rappresentanza dinanzi all'Ufficio devono garantire un funzionamento corretto, efficace ed efficiente del sistema del marchio UE.

È necessario garantire l'efficacia e l'efficienza della registrazione dei marchi internazionali in modo del tutto coerente con le regole del protocollo relativo all'Intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431 e il regolamento delegato (UE) 2017/1430 hanno sostituito le norme precedentemente contenute nei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96, che sono stati pertanto abrogati. Nonostante tale abrogazione, è necessario continuare ad applicare disposizioni specifiche dei regolamenti (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96 a determinati procedimenti avviati prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2017/1430 fino alla conclusione di tali procedimenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento stabilisce:

  1. a) informazioni dettagliate sulla procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione alla registrazione di un marchio UE presso l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale («l'Ufficio»);

  2. b) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla modifica di una domanda di marchio UE;

  3. c) informazioni dettagliate relative alle procedure di decadenza e di dichiarazione di nullità del marchio UE, nonché al trasferimento di un marchio UE registrato a nome di un agente non autorizzato;

  4. d) il contenuto formale di un atto di ricorso e la procedura per la presentazione e l'esame di un ricorso, il contenuto formale e la forma delle decisioni delle commissioni di ricorso e il rimborso della tassa di ricorso, le modalità di organizzazione delle commissioni di ricorso e le condizioni nelle quali le decisioni sui ricorsi devono essere adottate da un solo membro;

  5. e) le modalità dettagliate per la procedura orale e per l'istruzione;

  6. f) le modalità dettagliate della notifica da parte dell'Ufficio e le norme in materia di mezzi di comunicazione con l'Ufficio;

  7. g) le modalità relative al calcolo e alla durata dei termini;

  8. h) la procedura di revoca di una decisione o di cancellazione di un'iscrizione nel registro dei marchi UE;

  9. i) le modalità dettagliate di prosecuzione del procedimento dinanzi all'Ufficio;

  10. j) le condizioni e la procedura per la nomina di un rappresentante comune, le condizioni alle quali i dipendenti e i mandatari abilitati depositano una procura e il suo contenuto nonché le circostanze in cui una persona può essere cancellata dall'elenco dei mandatari abilitati;

  11. k) informazioni dettagliate sulla procedura relativa alla registrazione internazionale basata su una domanda di base o una registrazione di base relativa a un marchio collettivo, un marchio di certificazione o un marchio di garanzia, e la procedura per la presentazione e l'esame di un'opposizione a una registrazione internazionale.

Titolo II. Procedura di opposizione e prova dell'uso

Art. 2 Atto di opposizione

1. Può essere proposto un atto di opposizione sulla base di uno o più marchi anteriori o di altri diritti ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2017/1001, a condizione che i titolari o le persone autorizzate che propongono l'atto a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 abbiano il diritto di farlo per tutti i marchi o diritti anteriori. Se un marchio anteriore ha più titolari (comproprietà) o se un diritto anteriore può essere esercitato da più persone, può essere depositato un atto di opposizione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/1001 da uno qualsiasi o da tutti i titolari o persone autorizzate.

2. L'atto di opposizione contiene:

  1. a) il numero di fascicolo della domanda contro cui viene proposta l'opposizione e il nome del richiedente che ha presentato la domanda di marchio UE;

  2. b) una chiara identificazione del marchio o del diritto anteriori su cui si basa l'opposizione, in particolare:

    1. i) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento (UE) 2017/1001, il numero di fascicolo o il numero di registrazione del marchio anteriore, l'indicazione che precisi se il marchio anteriore sia registrato o se sia stata depositata una domanda di registrazione di tale marchio nonché l'indicazione degli Stati membri compreso, se del caso, il Benelux, nei quali o per i quali il marchio anteriore è protetto, oppure, se del caso, l'indicazione che si tratta di un marchio UE;

    2. ii) se l'opposizione si basa su un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione dello Stato membro o degli Stati membri in cui il marchio è notoriamente conosciuto nonché una rappresentazione del marchio;

    3. iii) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione del territorio nel quale il marchio anteriore è protetto, la rappresentazione del marchio e, se del caso, un'indicazione che precisi se il marchio anteriore costituisca una domanda o una registrazione, nel qual caso è fornito il numero di deposito o di registrazione;

    4. iv) se l'opposizione si basa su un marchio o un altro segno anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua specie o natura, una rappresentazione del marchio o del segno anteriori nonché un'indicazione che precisi se il diritto al marchio o al segno anteriori esista in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;

    5. v) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, l'indicazione della sua natura, una rappresentazione della denominazione di origine o indicazione geografica anteriori e un'indicazione che precisi se esse siano protette in tutta l'Unione o in uno o più Stati membri; in quest'ultimo caso, l'indicazione di tali Stati membri;

  3. c) i motivi su cui si basa l'opposizione attraverso una dichiarazione da cui risulti che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, 3, 4, 5 o 6, del regolamento (UE) 2017/1001, in relazione a ciascuno dei marchi o diritti anteriori invocati dall'opponente;

  4. d) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, la data di deposito e, ove disponibile, di registrazione nonché la data di priorità del marchio anteriore;

  5. e) nel caso di diritti anteriori a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, la data di presentazione della domanda di registrazione o, se tale data non è disponibile, la data a decorrere dalla quale è concessa la protezione;

  6. f) nel caso di una domanda o di una registrazione di un marchio anteriore, una rappresentazione del marchio anteriore registrato o per il quale è stata depositata domanda; se il marchio anteriore è a colori, la rappresentazione è a colori;

  7. g) un'indicazione dei prodotti o servizi su cui si basa ciascuno dei motivi di opposizione;

  8. h) riguardo all'opponente:

    1. i) l'identificazione dell'opponente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/6261;

    2. ii) se l'opponente ha designato un rappresentante o nel caso in cui la rappresentanza sia obbligatoria a norma dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;

    3. iii) se l'opposizione viene proposta da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata ad esercitare un diritto anteriore, una dichiarazione a tal fine e indicazioni relative all'autorizzazione o al diritto di proporre un'opposizione;

  9. i) un'indicazione dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione; in mancanza di tale indicazione, si riterrà che l'opposizione sia proposta contro tutti i prodotti o i servizi della domanda di marchio UE contro cui viene proposta opposizione.

3. Se l'opposizione si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 2 si applica a ciascuno di tali marchi, segni, denominazioni di origine o indicazioni geografiche.

4. L'atto di opposizione può altresì contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui si basa l'opposizione nonché i documenti giustificativi.

Art. 3 Uso delle lingue nei procedimenti di opposizione

Prima della data in cui si considera iniziata la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, l'opponente o il richiedente possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua del procedimento di opposizione sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora l'atto di opposizione non sia stato depositato in tale lingua, il richiedente può chiedere che l'opponente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta deve pervenire all'Ufficio entro la data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata. L'Ufficio indica un termine entro il quale l'opponente deposita la traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo, la lingua procedurale, determinata conformemente all'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/1001 («lingua procedurale»), rimane immutata.

Art. 4 Informazioni comunicate alle parti dei procedimenti di opposizione

L'Ufficio invia all'altra parte l'atto di opposizione e qualunque documento presentato dall'opponente per informarla della presentazione di un'opposizione, nonché qualunque comunicazione indirizzata a una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Art. 5 Ricevibilità dell'opposizione

1. Se la tassa di opposizione non è stata pagata entro il termine di opposizione di cui all'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'opposizione si considera non proposta. Se la tassa di opposizione è stata pagata dopo la scadenza del termine di opposizione, essa è rimborsata all'opponente.

2. Se l'atto di opposizione è stato depositato dopo la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.

3. Se l'atto di opposizione è stato depositato in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 146, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, o non è conforme all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), b) o c) del presente regolamento, e se le irregolarità non sono state sanate entro la scadenza del termine di opposizione, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.

4. Se l'opponente non presenta una traduzione come previsto dall'articolo 146, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/1001, l'opposizione è respinta in quanto irricevibile. Se l'opponente presenta una traduzione incompleta, la sezione dell'atto di opposizione che non è stata tradotta non viene presa in considerazione nell'esame della ricevibilità.

5. Se l'atto di opposizione non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a h), l'Ufficio ne dà comunicazione all'opponente invitandolo a sanare le irregolarità entro due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato, l'Ufficio respinge l'opposizione in quanto irricevibile.

6. Qualora constati che l'atto di opposizione vada considerato non proposto a norma del paragrafo 1, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente, comunicando altresì ogni decisione di rigetto dell'opposizione per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5. Se un'opposizione è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3, 4 o 5, prima della notifica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Art. 6 Inizio della fase in contraddittorio del procedimento di opposizione e chiusura anticipata del procedimento

1. Se l'opposizione viene considerata ricevibile a norma dell'articolo 5, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole che la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata due mesi dopo il ricevimento della comunicazione. Questo termine può essere esteso fino a un totale di 24 mesi se entrambe le parti chiedono una proroga prima della scadenza del termine di due mesi.

2. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, la domanda viene ritirata o limitata ai prodotti o servizi contro cui non viene proposta opposizione, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, o se la domanda viene respinta in un procedimento parallelo, il procedimento di opposizione viene chiuso.

3. Se, entro il termine di cui al paragrafo 1, il richiedente limita la domanda sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi contro cui viene proposta opposizione, l'Ufficio invita l'opponente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene l'opposizione e, in caso affermativo, contro quali prodotti o servizi restanti. Se l'opponente ritira l'opposizione in base alla limitazione il procedimento di opposizione viene chiuso.

4. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso secondo quanto previsto al paragrafo 2 o 3, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

5. Se, entro la scadenza del termine di cui al paragrafo 1, il procedimento di opposizione viene chiuso in seguito al ritiro o alla limitazione della domanda, secondo quanto previsto al paragrafo 2, o in seguito al ritiro dell'opposizione, secondo quanto previsto al paragrafo 3, la tassa di opposizione è rimborsata.

Art. 7 Motivazione dell'opposizione

1. L'Ufficio dà all'opponente l'opportunità di presentare i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno dell'opposizione o di completare i fatti, le prove o gli argomenti già presentati a norma dell'articolo 2, paragrafo 4. A tal fine l'Ufficio indica un termine pari ad almeno due mesi a partire dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata conformemente all'articolo 6, paragrafo 1.

2. Entro il termine di cui al paragrafo 1 l'opponente deposita inoltre le prove dell'esistenza, della validità e dell'estensione della protezione del suo marchio o diritto anteriori nonché la prova del suo diritto a proporre opposizione. In particolare, l'opponente fornisce le seguenti prove:

  1. a) se l'opposizione si basa su un marchio anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/1001, che non è un marchio UE, le prove del suo deposito o della sua registrazione, presentando:

    1. i) una copia del relativo certificato di deposito o di un documento equivalente rilasciato dall'amministrazione presso la quale è stata depositata la domanda di marchio, se il marchio non è ancora registrato; oppure

    2. ii) se il marchio anteriore è registrato, una copia del relativo certificato di registrazione e, se del caso, dell'ultimo certificato di rinnovo, da cui risulti che il periodo di protezione del marchio si estende oltre il termine di cui al paragrafo 1, o le eventuali proroghe, oppure i documenti equivalenti rilasciati dall'amministrazione che ha registrato il marchio;

  2. b) se l'opposizione si basa un marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001, la prova del fatto che il marchio è notoriamente conosciuto nel territorio di riferimento per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento;

  3. c) se l'opposizione si basa sull'assenza di consenso del titolare di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova della titolarità del marchio anteriore dell'opponente e del suo rapporto con l'agente o rappresentante;

  4. d) se l'opposizione si basa su un diritto anteriore ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'uso di tale diritto nella normale prassi commerciale e di portata non puramente locale, nonché la prova della sua acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

  5. e) se l'opposizione si basa su una denominazione di origine o su un'indicazione geografica anteriori ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/1001, le prove dell'acquisizione, della sua attuale esistenza e dell'estensione della protezione compresa, se la denominazione di origine o l'indicazione geografica anteriori sono invocate a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto del diritto nazionale invocato fornendo pubblicazioni delle disposizioni o della giurisprudenza pertinenti;

  6. f) se l'opposizione si basa su un marchio che gode di notorietà ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, oltre alle prove di cui alla lettera a) del presente paragrafo, le prove da cui risulti che il marchio gode di notorietà nell'Unione o nello Stato membro interessato per i prodotti o i servizi indicati conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del presente regolamento, nonché le prove o gli argomenti da cui risulti che l'uso senza giusto motivo del marchio oggetto della domanda trarrebbe indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

3. Se le prove relative al deposito o alla registrazione dei diritti anteriori di cui al paragrafo 2, lettera a) o, se del caso, al paragrafo 2, lettera d) o e), o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, l'opponente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

4. I certificati di deposito, registrazione o rinnovo o i documenti equivalenti di cui al paragrafo 2, lettera a), d) o e), nonché ogni disposizione del diritto nazionale applicabile che disciplina l'acquisizione dei diritti e l'estensione della loro protezione di cui al paragrafo 2, lettere d) ed e), comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 3, sono redatti nella lingua procedurale o accompagnati da una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dall'opponente di propria iniziativa entro il termine indicato per la presentazione del documento originale. Ogni altra prova presentata dall'opponente ai fini della motivazione dell'opposizione è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

5. L'Ufficio non tiene conto delle osservazioni scritte, o di loro parti, che non siano state presentate o non siano state tradotte nella lingua procedurale entro il termine stabilito dall'Ufficio conformemente al paragrafo 1.

Art. 8 Esame dell'opposizione

1. Se, entro la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente non ha fornito prove o se le prove fornite sono manifestamente irrilevanti o manifestamente insufficienti a soddisfare le prescrizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, per ognuno dei diritti anteriori, l'opposizione è respinta in quanto infondata.

2. Se l'opposizione non è respinta a norma del paragrafo 1 l'Ufficio comunica al richiedente la memoria dell'opponente e lo invita a presentare le sue osservazioni entro un termine indicato dall'Ufficio.

3. Se il richiedente non presenta osservazioni l'Ufficio basa le sue decisioni relative all'opposizione sulle prove di cui dispone.

4. Le osservazioni presentate dal richiedente vengono comunicate all'opponente che è invitato, se l'Ufficio lo ritiene opportuno, a rispondere entro un termine indicato dall'Ufficio.

5. Se dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 7, paragrafo 1, l'opponente presenta fatti o prove che integrano i fatti o le prove pertinenti già presentati prima della scadenza di tale termine e si riferiscono alla stessa prescrizione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali fatti o prove integrativi. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se i fatti o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali fatti o prove.

6. Se lo ritiene appropriato alle circostanze, l'Ufficio invita il richiedente a presentare ulteriori osservazioni in risposta.

7. Se l'opposizione non è stata respinta a norma del paragrafo 1 e le prove fornite dall'opponente non sono sufficienti a motivare l'opposizione conformemente all'articolo 7 per ognuno dei diritti anteriori, questa viene respinta in quanto infondata.

8. Dalla data in cui la fase in contraddittorio del procedimento di opposizione si considera iniziata si applica, mutatis mutandis, l'articolo 6, paragrafi 2 e 3. Il richiedente che intende ritirare o limitare la domanda contestata procede attraverso un documento separato.

9. In casi particolari l'Ufficio può invitare le parti a limitare le loro osservazioni a questioni specifiche e in questo caso consente loro di sollevare altre questioni in una fase ulteriore del procedimento. L'Ufficio non è tenuto a informare le parti della possibilità di presentare determinati fatti o determinate prove pertinenti che esse non hanno precedentemente presentato.

Art. 9 Pluralità di opposizioni

1. Se nei confronti della stessa domanda di registrazione di un marchio UE sono state proposte più opposizioni, queste possono essere esaminate dall'Ufficio in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali opposizioni separatamente.

2. Se dall'esame preliminare di una o più opposizioni risulta che il marchio UE del quale è stata depositata la domanda di registrazione non può essere registrato per alcuni o tutti i prodotti o servizi dei quali è stata richiesta la registrazione, l'Ufficio può sospendere gli altri procedimenti di opposizione relativi a detta domanda. L'Ufficio informa gli altri opponenti interessati dalla sospensione delle pertinenti decisioni adottate nel quadro dei procedimenti in corso.

3. Una volta divenuta definitiva la decisione di rigetto della domanda di cui al paragrafo 1, le opposizioni per le quali sono stati sospesi i procedimenti conformemente al paragrafo 2 si considerano estinte e gli opponenti ne sono informati. Tale estinzione costituisce un caso di non luogo a provvedere ai sensi dell'articolo 109, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001.

4. L'Ufficio rimborsa il 50 % della tassa di opposizione pagata da ciascun opponente la cui opposizione è considerata estinta conformemente al paragrafo 3, purché la sospensione del procedimento relativo a tale opposizione sia avvenuta prima dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento.

Art. 10 Prova dell'uso

1. Una richiesta di prova dell'uso di un marchio anteriore a norma dell'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se presentata come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

2. Se il richiedente ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore conforme alle condizioni di cui all'articolo 47, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita l'opponente a fornire la prova richiesta entro un termine indicato dall'Ufficio. Se l'opponente non fornisce alcuna prova o alcun motivo per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge l'opposizione nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore.

3. Le indicazioni e le prove dell'uso stabiliscono il luogo, il tempo, l'estensione e la natura dell'uso del marchio oggetto dell'opposizione, per i prodotti o i servizi per i quali esso è stato registrato e su cui si basa l'opposizione.

4. Le prove di cui al paragrafo 3 sono depositate conformemente all'articolo 55, paragrafo 2, e agli articoli 63 e 64 e si limitano alla presentazione di documenti e di altri elementi giustificativi quali imballaggi, etichette, listini di prezzi, cataloghi, fatture, fotografie, pubblicità a mezzo stampa e dichiarazioni scritte di cui all'articolo 97, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2017/1001.

5. Una richiesta della prova dell'uso può essere depositata contemporaneamente alle osservazioni relative ai motivi su cui si basa l'opposizione. Tali osservazioni possono essere presentate anche insieme alle osservazioni presentate in risposta alla prova dell'uso.

6. Se le prove fornite dall'opponente non sono redatte nella lingua del procedimento di opposizione l'Ufficio può richiedere all'opponente di presentarne una traduzione in tale lingua conformemente all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.

7. Se, dopo la scadenza del termine di cui al paragrafo 2 l'opponente presenta indicazioni o prove che integrano le indicazioni o le prove pertinenti già presentate prima della scadenza di tale termine e che si riferiscono alla stessa prescrizione di cui al paragrafo 3, l'Ufficio esercita il suo potere discrezionale in forza dell'articolo 95, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 nel decidere se accettare tali indicazioni o prove integrative. A tal fine l'Ufficio tiene conto, in particolare, della fase del procedimento e valuta se le indicazioni o le prove possano, a un primo esame, essere rilevanti per l'esito della causa e se esistano valide ragioni per la presentazione tardiva di tali indicazioni o prove.

Titolo III. Modifica della domanda

Art. 11 Modifica della domanda

1. Una richiesta di modifica di una domanda a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

  1. a) il numero di fascicolo della domanda;

  2. b) il nome e l'indirizzo del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;

  3. c) l'indicazione dell'elemento della domanda che deve essere modificato e tale elemento nella versione modificata;

  4. d) se la modifica riguarda la rappresentazione del marchio, una rappresentazione del marchio modificata conformemente all'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626.

2. Se le condizioni per la modifica della domanda non sono soddisfatte l'Ufficio comunica al richiedente l'irregolarità riscontrata e indica un termine per sanare tale irregolarità. Se il richiedente non provvede a sanare l'irregolarità entro il termine stabilito l'Ufficio respinge la richiesta di modifica.

3. Se la versione modificata della domanda di marchio è pubblicata a norma dell'articolo 49, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 2 a 10 del presente regolamento.

4. Il richiedente può presentare un'unica richiesta di modifica affinché venga modificato lo stesso elemento in due o più domande da egli presentate.

5. I paragrafi 1, 2 e 4 si applicano mutatis mutandis alle domande intese a correggere il nome o l'indirizzo professionale di un rappresentante designato dal richiedente.

Titolo IV. Decadenza e nullità o cessione

Art. 12 Domanda di decadenza o di nullità

1. Una domanda di decadenza o di nullità presentata all'Ufficio a norma dell'articolo 63 del regolamento (UE) 2017/1001 contiene:

  1. a) il numero di registrazione del marchio UE del quale si chiede la decadenza o nullità e il nome del titolare;

  2. b) i motivi su cui si basa la domanda mediante una dichiarazione attestante che sono soddisfatte le rispettive condizioni di cui agli articoli 58, 59, 60, 81, 82, 91 o 92 del regolamento (UE) 2017/1001;

  3. c) riguardo al richiedente:

    1. i) l'identificazione del richiedente conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;

    2. ii) se il richiedente ha designato un rappresentante o se la rappresentanza è obbligatoria ai sensi dell'articolo 119, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, il nome e l'indirizzo professionale del rappresentante conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626;

  4. d) l'indicazione dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la decadenza o la nullità, in mancanza della quale la domanda è considerata diretta contro tutti i prodotti o i servizi contemplati dal marchio UE impugnato.

2. Oltre alle condizioni di cui al paragrafo 1, una domanda di dichiarazione di nullità relativa contiene gli elementi elencati di seguito:

  1. a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, l'identificazione del diritto anteriore su cui si fonda la domanda conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento che si applica, mutatis mutandis, a tale domanda;

  2. b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, un'indicazione sulla natura del diritto anteriore su cui si basa la domanda, la sua rappresentazione e un'indicazione che precisi se tale diritto anteriore esista nell'intera Unione o in uno o più Stati membri e, in tal caso, l'indicazione di tali Stati membri;

  3. c) le indicazioni a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere da d) a g), del presente regolamento che si applicano, mutatis mutandis, a tale domanda;

  4. d) se la domanda viene presentata da un licenziatario o da una persona che, secondo la corrispondente normativa dell'Unione o nazionale, è autorizzata a esercitare un diritto anteriore, un'indicazione relativa all'autorizzazione o al diritto di depositare la domanda.

3. Se la domanda di dichiarazione di nullità a norma dell'articolo 60 del regolamento (UE) 2017/1001 si basa su uno più marchi anteriori o diritti anteriori, il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, del presente articolo si applicano a ciascuno di tali marchi o diritti.

4. La domanda può contenere una dichiarazione motivata dei fatti e degli argomenti su cui essa si basa nonché i documenti giustificativi.

Art. 13 Uso delle lingue nei procedimenti di decadenza o di nullità

Entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, il richiedente la decadenza o la nullità oppure il titolare del marchio UE possono informare l'Ufficio di aver convenuto che la lingua procedurale sia un'altra, a norma dell'articolo 146, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/1001. Qualora la domanda non sia stata depositata in tale lingua, il titolare può chiedere che il richiedente ne depositi una traduzione nella lingua concordata. Tale richiesta perviene all'Ufficio entro due mesi dal ricevimento, da parte del titolare di un marchio UE, della comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1. L'Ufficio indica un termine entro il quale il richiedente deposita tale traduzione. Se la traduzione non è depositata o è depositata in ritardo la lingua procedurale rimane immutata.

Art. 14 Informazioni comunicate alle parti in merito a una domanda di decadenza o di nullità

L'Ufficio invia all'altra parte la domanda di decadenza o di nullità e qualsiasi documento presentato dal richiedente per informarla del deposito di una domanda di revoca o di nullità, nonché qualsiasi comunicazione indirizzata ad una delle parti dall'Ufficio prima dell'esito dell'esame di ricevibilità.

Art. 15 Ricevibilità di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la tassa prevista all'articolo 63, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 non è stata pagata l'Ufficio invita il richiedente a provvedere entro un preciso termine da esso stabilito. Se la tassa prevista non è pagata entro il termine stabilito l'Ufficio informa il richiedente che la domanda di decadenza o di nullità viene considerata non presentata. Se la tassa è stata pagata dopo la scadenza del termine stabilito, essa è rimborsata al richiedente.

2. Se la domanda è stata depositata in una lingua che non è una delle lingue dell'Ufficio come previsto dall'articolo 146, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001, o non è conforme all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a) o b), oppure, se del caso, all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a) o b), del presente regolamento, l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.

3. Se la traduzione di cui all'articolo 146, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1001, non è depositata entro il termine di un mese dalla data di deposito di una domanda di decadenza o di nullità, l'Ufficio respinge la domanda di decadenza o di nullità in quanto irricevibile.

4. Se la domanda non è conforme alle disposizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera c), all'articolo 12, paragrafo 2, lettera c) o d), l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e lo invita a sanare le irregolarità constatate entro un termine di due mesi. Se le irregolarità non sono sanate entro il termine indicato l'Ufficio respinge la domanda in quanto irricevibile.

5. Qualora constati che la domanda di decadenza o di nullità debba essere considerata non presentata a norma del paragrafo 1 l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente e al titolare del marchio UE, comunicando altresì ogni decisione di rigetto della domanda di decadenza o di nullità per irricevibilità a norma del paragrafo 2, 3 o 4. Se una domanda di decadenza o di nullità è respinta integralmente in quanto irricevibile a norma del paragrafo 2, 3 o 4, prima della notifica di cui all'articolo 17, paragrafo 1, non viene adottata alcuna decisione sulle spese.

Art. 16 Motivazione di una domanda di decadenza o di nullità

1. Il richiedente presenta i fatti, le prove e gli argomenti a sostegno della domanda fino alla chiusura della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità. In particolare, il richiedente presenta:

  1. a) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera b) o c), o dell'articolo 59 del regolamento (UE) 2017/1001, i fatti, gli argomenti e le prove a sostegno dei motivi su cui si basa la domanda di decadenza o di nullità;

  2. b) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001, si applicano, mutatis mutandis, le prove di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del presente regolamento e le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3;

  3. c) nel caso di una domanda a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001, la prova dell'acquisizione, dell'attuale esistenza e dell'estensione della protezione del diritto anteriore pertinente nonché la prova del diritto del richiedente a depositare la domanda, compresa, se il diritto anteriore è invocato a norma del diritto di uno Stato membro, una chiara identificazione del contenuto di tale diritto nazionale fornendo pubblicazioni delle disposizioni e della giurisprudenza pertinenti. Se le prove relative al deposito o alla registrazione di un diritto anteriore di cui all'articolo 60, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2017/1001, o le prove relative al contenuto del diritto nazionale pertinente, sono accessibili online presso una fonte riconosciuta dall'Ufficio, il richiedente può presentare tali prove facendo riferimento a detta fonte.

2. Le prove relative al deposito, alla registrazione o al rinnovo di diritti anteriori o, se del caso, al contenuto del diritto nazionale pertinente, comprese le prove accessibili online di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono depositate nella lingua procedurale o ne è depositata una traduzione in tale lingua. La traduzione è presentata dal richiedente di propria iniziativa entro un mese dal deposito di tali prove. Ogni altra prova presentata dal richiedente per motivare la domanda o, nel caso di una domanda di decadenza a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, dal titolare del marchio UE impugnato, è soggetta all'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/626. Le traduzioni presentate dopo la scadenza dei termini pertinenti non sono prese in considerazione.

Art. 17 Esame del merito di una domanda di decadenza o di nullità

1. Se la domanda è considerata ricevibile a norma dell'articolo 15, l'Ufficio invia una comunicazione alle parti informandole dell'inizio della fase in contraddittorio del procedimento di decadenza o di nullità e invitando il titolare del marchio UE a depositare osservazioni entro un termine stabilito.

2. Se, conformemente all'articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 l'Ufficio ha invitato una parte a presentare osservazioni entro un termine stabilito e questa non presenta osservazioni entro tale termine, l'Ufficio chiude la fase in contraddittorio del procedimento e basa la propria decisione sulla decadenza o sulla nullità sulle prove di cui dispone.

3. Se il richiedente non ha presentato i fatti, gli argomenti e le prove necessari per motivare la domanda, questa è respinta in quanto infondata.

4. Fatto salvo l'articolo 62, tutte le osservazioni depositate dalle parti vengono inviate all'altra parte interessata.

5. Se il titolare rinuncia al marchio UE oggetto di una domanda di cui all'articolo 12 in modo che esso copra solo prodotti o servizi nei confronti dei quali non è diretta la domanda, o se il marchio UE è dichiarato decaduto o nullo in un procedimento parallelo o giunge a scadenza, il procedimento viene chiuso salvo nei casi in cui si applica l'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 o in cui il richiedente dimostra di avere un interesse legittimo a ottenere una decisione nel merito.

6. Se il titolare rinuncia parzialmente al marchio UE sopprimendo alcuni dei prodotti o servizi nei confronti dei quali è diretta la domanda, l'Ufficio invita il richiedente a dichiarare, entro un termine da esso indicato, se mantiene la domanda e, in caso affermativo, contro quali dei prodotti o servizi restanti. Se il richiedente ritira la domanda alla luce della rinuncia, o se l'Ufficio è informato in merito a un accordo tra le parti, il procedimento viene chiuso.

7. Il titolare che intende rinunciare al marchio UE impugnato procede attraverso un documento separato.

8. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 8, paragrafo 9.

Art. 18 Pluralità di domande di decadenza o di nullità

1. Se in relazione ad un medesimo marchio UE vengono presentate più domande di decadenza o di nullità, l'Ufficio può esaminarle in un unico procedimento. L'Ufficio può successivamente decidere di esaminare tali domande separatamente.

2. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

Art. 19 Prova dell'uso in relazione a una domanda di decadenza o di nullità

1. Nel caso di una domanda di decadenza in base all'articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il titolare del marchio UE a fornire la prova dell'uso effettivo o delle ragioni legittime per la mancata utilizzazione del marchio entro un termine da esso indicato. Se il titolare non fornisce tale prova o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti, il marchio UE è dichiarato decaduto. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi 3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.

2. Una richiesta di prova dell'uso a norma dell'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001 è ricevibile se il titolare del marchio UE la presenta come richiesta incondizionata in un documento separato entro il termine indicato dall'Ufficio a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del presente regolamento. Se il titolare del marchio UE ha presentato una richiesta affinché sia prodotta la prova dell'uso di un marchio anteriore o siano addotti motivi legittimi per il suo mancato uso conformi alle condizioni di cui all'articolo 64, paragrafo 2 o 3, del regolamento (UE) 2017/1001, l'Ufficio invita il richiedente la dichiarazione di nullità a fornire la prova richiesta entro un termine da esso indicato. Se il richiedente la dichiarazione di nullità non fornisce alcuna prova dell'uso effettivo o i motivi per il mancato uso entro il termine indicato o se le prove o i motivi forniti sono manifestamente insufficienti o irrilevanti l'Ufficio respinge la domanda di dichiarazione di nullità nella misura in cui essa si basa su tale marchio anteriore. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 10, paragrafi da 3 a 7, del presente regolamento.

Art. 20 Domanda di cessione

1. Se, in luogo della domanda di dichiarazione di nullità, il titolare di un marchio richiede una cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 19 del presente regolamento.

2. Se l'Ufficio o un tribunale dei marchi UE accoglie, integralmente o parzialmente, una domanda di cessione a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1001 e la decisione o la sentenza è divenuta definitiva, l'Ufficio garantisce che il risultante trasferimento parziale o totale del marchio UE sia iscritto nel registro e pubblicato.