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Norme relative alla gestione nel Regno durante lo stato di guerra delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana

Testo in vigore al

Capo I. Disposizione preliminare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le norme relative alla gestione nel Regno delle attivita' economiche esercitate nell'Africa Orientale Italiana da enti, societa' e privati, contenute nella presente legge, si applicano durante l'attuale stato di guerra e fino alla data che sara' fissata con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, sentito il Consiglio dei Ministri.

Capo II. Disposizioni comuni per gli enti, societa' e privati.

Sezione I. Dilazione per l'adempimento delle obbligazioni

Art. 2

1. Qualora per effetto delle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana, gli enti, le societa' e i privati esercenti attivita' economiche esclusivamente o prevalentemente in detto territorio non siano in grado di adempiere le obbligazioni contratte prima del 31 marzo 1941-XIX, l'autorita' giudiziaria puo' concedere una dilazione totale o parziale.

2. La dilazione non puo' protrarsi oltre un anno dalla data fissata col provvedimento di cui al precedente art. 1.1

Art. 3

1. Il debitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, voglia ottenere la dilazione, deve, personalmente e a mezzo di amministratore, procuratore o mandatario speciale, presentare ricorso motivato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione e' compreso il luogo di sua residenza o, se non risiede nel Regno, quello di sua dimora. Nell'interesse degli enti o della societa', il ricorso deve essere presentato al presidente del tribunale nella cui circoscrizione essi hanno la propria sede o, in mancanza, una rappresentanza o dipendenza oppure, ove non abbiano sede, rappresentanza o dipendenza nel Regno, al presidente del tribunale di Roma.

2. Al ricorso deve essere allegato un elenco nominativo di tutti i creditori, con l'indicazione del loro domicilio e dell'ammontare dei rispettivi crediti, nonche' dei titoli dai quali provengono.

Art. 4

1. Il presidente del tribunale, assunte informazioni sulle condizioni morali ed economiche del debitore, dispone la convocazione dei creditori con decreto da notificare ai creditori stessi, anche mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 5

1. Nell'adunanza, il presidente del tribunale, sentiti creditori, il debitore ed il pubblico ministero, pronuncia con decreto motivato e, in caso di accoglimento della istanza:

  1. a) stabilisce la misura e la durata della dilazione e se essa debba estendersi anche agli interessi convenzionali o di mora;

  2. b) prescrive i provvedimenti conservativi e le cautele che reputa eventualmente necessarie a garantire l'integrita' del patrimonio del debitore;

  3. c) nomina, ove lo creda, un commissario di vigilanza, scelto preferibilmente tra i creditori, indicando le modalita' di esercizio del suo ufficio.

2. Gli eventuali accertamenti istruttori sono raccolti senza alcuna formalita', anche di ufficio, e senza che sia necessaria l'assistenza di procuratore.

Art. 6

1. Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di denaro, il debitore e' tenuto, dalla data di scadenza e per tutta la durata della dilazione, a corrispondere, sulle somme non pagate, gli interessi nella misura del cinque per cento annuo o nella minore misura convenzionale.

2. Gli interessi, il cui pagamento sia stato dilazionato ai termini del precedente art. 5, lettera a), saranno pure corrisposti nella misura innanzi indicata, senza ulteriori interessi.

Art. 7

1. I decreto che concede la dilazione deve essere notificato nelle forme ordinarie ai creditori che non siano intervenuti all'adunanza.

2. Per i creditori che si trovano nell'Africa Orientale Italiana tiene luogo di notificazione il deposito di copia del decreto presso il Ministero dell'Africa Italiana.

Art. 8

1. Il procedimento di cognizione o di esecuzione, eventualmente iniziato per l'inadempimento delle obbligazioni indicate nel precedente art. 2, deve essere sospeso qualora il debitore, senza contestare l'esistenza e l'ammontare delle obbligazioni, presenti o provi di aver presentato al presidente del tribunale competente l'istanza di dilazione.

2. La sospensione del procedimento di esecuzione puo' essere richiesta anche per le sentenze emesse anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oltre quarantacinque giorni dopo tale data.

Art. 9

1. La dilazione puo' essere concessa anche per l'adempimento di obbligazioni garantite da ipoteca, pegno o fidejussione, oppure assistite da privilegio.

Art. 10

1. Contro il decreto emanato a norma dell'art. 5 e' ammesso soltanto reclamo al primo presidente della Corte d'appello.

2. Il reclamo e' proposto entro un mese dalla notificazione del decreto, o, rispettivamente, dal giorno della adunanza per coloro che vi abbiano partecipato e deve essere notificato nei modi e termini che saranno stabiliti dal primo presidente con suo decreto in calce al reclamo stesso.

3. Il reclamo non ha effetto sospensivo ed e' deciso senza osservanza di forme dal primo presidente, sentite le parti ed il pubblico ministero.

4. Il decreto puo' essere revocato, su istanza di uno dei creditori, dalla stessa autorita' che lo emise, soltanto a causa di sostanziale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto che lo hanno determinato.

Art. 11

1. Gli atti del procedimento previsto negli articoli precedenti sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro, ma gli atti prodotti a corredo del ricorso devono risultare in regola con le vigenti leggi tributarie.