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Sez. 1, Sentenza n. 5191 del 09/05/1991 (Rv. 472083 - 01)

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - In genere | Adesione - Effetti.
Stato
decisa il 1991-05-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472083-01

Associazioni e fondazioni - Associazioni non riconosciute - In genere

L'adesione ad un'associazione non riconosciuta, presupponendo l'accordo delle parti anche in ordine allo scopo dell'associazione stesso ed alle regole del suo ordinamento interno, comporta l'assoggettamento dell'aderente a siffatte regole nel loro complesso senza necessità di specifica accettazione, anche se implicanti oneri economici (nella specie, quello concernente il versamento di contributi associativi) o deroghe al disposto dell'art. 24 cod. civ., che è norma derogabile dalla privata autonomia senza l'adozione di speciali forme e con il solo limite derivante dal principio costituzionale della libertà di associazione, il quale implica la nullità di clausole che escludano o rendano oneroso in modo abnorme il recesso.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 24, Cod. Civ. art. 36

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)