Sez. U, Sentenza n. 32 del 29/01/2001 (Rv. 543506 - 01)
URBANISTICA - GIURISDIZIONE | Controversia avente ad oggetto il pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie sottratta ratione temporis alla disciplina introdotta dall'art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998.
URBANISTICA - GIURISDIZIONE
Appartiene alla giurisdizione reclusiva del giudice amministrativo a norma dell'art. 16 legge n. 10 del 1977 la controversia avente ad oggetto il pagamento di contributi per oneri di urbanizzazione, atteso che la suddetta giurisdizione esclusiva si estende a tutte le questioni concernenti le concessioni, ivi compresi gli oneri di urbanizzazione e le dedotte violazioni di diritti soggettivi. (Principio affermato in fattispecie sottratta, ratione temporis, alla disciplina introdotta dell'art. 45 D.Lgs. n. 80 del 1998).
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 16, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)