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Sez. U, Sentenza n. 33944 del 05/12/2023 (Rv. 669632 - 02)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE | Obbligazione assunta in via contrattuale di bonifica e trasferimenti di aree alla P.A. - Configurabilità di accordo ex art. 11 della l. n. 241 del 1990 - Conseguenze - Incensurabilità della decisione del G.A. per violazione
Stato
decisa il 2023-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669632-02

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - ESECUZIONE

di norme sulla giurisdizione - Sentenza ex art. 2932 c.c. da parte del G.A. - Ammissibilità - Fondamento.

L'obbligazione assunta in via contrattuale - relativa al trasferimento di aree, previa loro bonifica, alla pubblica amministrazione - è idonea a configurare un accordo ai sensi dell'art. 11 della l. n. 241 del 1990 ed è perciò incensurabile, con la deduzione della violazione di norme in tema di giurisdizione, la decisione del G.A. che abbia affermato la propria giurisdizione esclusiva al riguardo; ne consegue altresì che rispetto alla predetta obbligazione contrattuale il giudice amministrativo può emettere una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., pur se non espressamente contemplata dagli artt. 29 e 30 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sia perché secondo una interpretazione costituzionalmente orientata il giudice amministrativo, nelle controversie rimesse alla sua giurisdizione esclusiva, può erogare ogni forma di tutela del diritto soggettivo, sia perché, a norma degli artt. 11 e 15 della l. n. 241 del 1990, agli accordi provvedimentali si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 15, Cod. Civ. art. 2932, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 29, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 30 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)