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Sez. 6, Sentenza n. 38951 del 19/09/2003 Cc. (dep. 14/10/2003) Rv. 227434 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ | Revoca parziale - Atto amministrativo prodotto di una condotta penalmente rilevante - Potere del giudice di sindacare l'atto - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227434-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ

In tema di sequestro preventivo, la revoca parziale di un provvedimento di sequestro non è preclusa dalla circostanza che l'attività della quale si intende impedire la prosecuzione sia oggetto in un provvedimento di autorizzazione o concessione amministrativa, anche se quest'ultimo atto è il prodotto di una condotta penalmente rilevante. (Nell'occasione, la Corte ha osservato che in tal caso non si pone un problema di interferenza dell'A. g. o. nell'attività propria dell'autorità amministrativa, non venendo in rilievo gli effetti tipici dell'atto ma la valenza criminosa dello stesso, e, pertanto ne risulta perfettamente consentita, anzi doverosa, la eliminazione del vincolo cautelare, a prescindere da ogni altra iniziativa dell'autorità amministrativa, per le cose rispetto alle quali non c'è rischio di protrazione delle conseguenze del reato).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 323 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)