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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14475 del 28/05/2019 (Rv. 654223 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Opposizione ad ingiunzione fiscale - Competenza per territorio - Foro del consumatore - Prevalenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654223-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

In materia di opposizione ad ingiunzione fiscale, la competenza territoriale del giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio che ha emesso il provvedimento opposto, pure avendo carattere inderogabile, è destinata a cedere di fronte all'esclusività del foro del consumatore, in quanto una diversa interpretazione si porrebbe in contrasto sia con l'art. 4 della direttiva del Consiglio 1993/13/CEE, come modificata dalla direttiva 2011/83 UE, sia con l'art. 54, comma 4 lett. d), della legge n. 69 del 2009 che, nel conferire al governo la delega legislativa per la semplificazione di alcuni riti, tra cui quello dell'opposizione ad ingiunzione fiscale, ha voluto che fossero tenute ferme le disposizioni processuali contenute nel codice del consumo.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 32 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 63, Legge 18/06/2009 num. 69 art. 54 com. 4 lett. D) CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 05/04/1993 num. 13 art. 4, Direttive del Consiglio CEE 25/10/2011 num. 83

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)