Sez. 3 - , Ordinanza n. 17683 del 25/08/2020 (Rv. 658623 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Poteri istruttori d'ufficio - Presupposti - Verificarsi delle preclusioni istruttorie - Irrilevanza - Assegnazione del termine per la formulazione della prova contraria - Istanza di parte - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro (nella specie, per cause relative al risarcimento danni conseguenti ad incidenti stradali ex art. 3 della l. n. 102 del 2006, "ratione temporis" applicabile), stante l'esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche successivamente al verificarsi delle preclusioni istruttorie ed ove reputi insufficienti le prove già acquisite, può disporre d'ufficio l'ammissione di nuovi mezzi di prova per l'accertamento degli elementi allegati o contestati dalle parti od emersi dall'istruttoria e deve assegnare il termine perentorio per la formulazione della prova contraria (ex artt. 421, comma 2, e 420, comma 6, c.p.c.) solo se la parte interessata abbia inteso avvalersi del diritto di controdedurre.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 6, Cod. Proc. Civ. art. 421 com. 2 CORTE COST., Legge 21/03/2006 num. 102 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)