diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 9968 del 28/08/1992 (Rv. 478629 - 01)

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - In genere | Custode di beni sequestrati - Ordinanza di sostituzione - Revocabilità - Impugnabilità in Cassazione - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478629-01

Procedimenti cautelari - Sequestro - Custodia delle cose sequestrate - In genere

L'ordinanza di sostituzione del custode di beni sequestrati (art. 66, terzo comma cod. proc. civ.), anche con riguardo ai presupposti, quale la competenza del giudice a pronunciarla secondo i criteri di cui all'art. 65, secondo comma cod. proc. civ., è priva di carattere decisorio e di efficacia definitiva, essendo sempre suscettibile di revoca o modifica e, pertanto, non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 65, Cod. Proc. Civ. art. 66

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)