Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 280 del 1974
Massime (1)
Massima n. 7528
- Reato in genere
- Delitti contro la famiglia
- Violazione degli obblighi di assistenza familiare
- Abbandono del domicilio domestico
- Cod. pen., art. 570, primo comma e cpv. n. 2
- Preteso contrasto con gli artt. 3, 16 e 29 Cost.
- Questione già decisa
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale identica ad altra già dichiarata non fondata quando nell'ordinanza di rimessione, nonostante l'apodittico richiamo anche a qualche altro parametro costituzionale, non si rinvengano profili ulteriori o diversi da quelli precedentemente esaminati. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3, 16 e 29 Cost. - delle norme di cui all'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, cod. pen., che configurano quali delitti contro la famiglia l'abbandono del domicilio domestico - con conseguente sottrazione agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà, alla tutela legale o alla qualità di coniuge - e la mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, non separato legalmente per sua colpa). Cfr.: sentt. nn. 107 del 1964 e 46 del 1970.
Norme impugnate
- art. 370 c.p.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1973 dal pretore di Milano nel procedimento penale a carico di Grillo Francesco, iscritta al n. 148 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 27 giugno 1973.
Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice relatore Edoardo Volterra.
punto 1
punto 2
Considerato che analoga questione è stata ritenuta non fondata con le sentenze n. 107 del 1964, n. 46 del 1970 e n. 42 del 1972 e manifestamente infondata con ordinanza n. 160 del 1972;
che il richiamo fatto dal giudice a quo alla legge 10 dicembre 1970, n. 898, non incide sul fondamento della norma penale denunziata.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi a questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 570, primo comma e cpv. n. 2, del codice penale sollevata dal pretore di Milano con l'ordinanza in eplgrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1974. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
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