Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22869 del 09/11/2016 (Rv. 643001 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE | Accordo endoprocessuale - Condizioni di efficacia - Pluralità di indicazioni fortuitamente coincidenti - Inidoneità.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI - IN GENERE
In tema di competenza territoriale derogabile, può ritenersi sussistente un accordo endoprocessuale qualora vi sia una manifestazione espressa delle parti, inequivocamente interpretabile nel senso di una scelta concorde e consapevole di proseguire il giudizio presso un diverso ufficio giudiziario, non essendo sufficiente a tale scopo la circostanza che le parti, nell'eccepire entrambe l'incompetenza del giudice adito e nell'individuare il giudice ritenuto competente sotto i vari profili alternativi di legge, abbiano fornito una o più indicazioni materialmente e fortuitamente coincidenti.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 38 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)