Sez. 2, Sentenza n. 2041 del 07/03/1997 (Rv. 502858 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE | Opere eseguite dall'appaltatore - I.V.A. sulle somme fatturate - Obbligazione di rivalsa - Natura - Accertamento del residuo corrispettivo dovuto all'appaltatore - Imputazione a titolo di corrispettivo delle somme versate per I.V.A. - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - RIVALSA - IN GENERE
L'obbligazione di rivalsa dell'I.V.A. sulle somme fatturate per le opere eseguite dall'appaltatore, sebbene connessa con quella di pagamento del corrispettivo ha natura diversa, giacché quest'ultima trova il proprio titolo diretto ed immediato nel negozio concluso dalle parti, mentre la prima deriva direttamente dalla legge, ancorché sul presupposto di un negozio implicante la realizzazione di un'opera. Pertanto, al fine di accertare il residuo corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore, non possono imputarsi a tale titolo le somme versate per I.V.A. sugli importi già fatturati e corrisposti, giacché in tal modo si immuta la natura del debito per I.V.A. attribuendogli, di fatto, la stessa natura del debito per corrispettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1657, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 13, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)