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Sez. 2, Sentenza n. 14717 del 10/04/2026 Ud. (dep. 22/04/2026) Rv. 289860-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO | Delitto commesso in concorso - Condotta atipica di partecipazione - Attività intimidatorie pregresse - Motivazione sulla effettiva consapevolezza dell’agente - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2026-04-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289860-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO

In tema di estorsione, la configurabilità di un contributo causale del concorrente, realizzato con modalità atipiche di partecipazione al fatto, non esime il giudice dall'obbligo di fornire una motivazione puntuale e rigorosa in ordine all'effettiva consapevolezza del predetto in ordine alle precedenti attività intimidatorie commesse dai compartecipi, al danno ingiusto subito da ciascuna delle vittime e al correlato profitto ingiustamente conseguito. (Fattispecie relativa al concorso in condotta estorsiva di un conciliatore sindacale dinanzi al quale venivano sottoscritte transazioni, frutto della minaccia di licenziamento rivolta ai dipendenti dal datore di lavoro).

Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)