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Sez. 1, Sentenza n. 8821 del 07/04/1982 Ud. (dep. 08/10/1982) Rv. 155441 - 01

ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - DISCIPLINA NORMATIVA.*
Stato
decisa il 1982-04-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155441-01

ARMI - IN GENERE - PORTO ABUSIVO - DI STRUMENTI DA PUNTA E DA TAGLIO ATTI AD OFFENDERE - DISCIPLINA NORMATIVA.*

La definizione degli strumenti da punta e da taglio Atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo era contenuta nell'art. 80 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione del T.U. Delle leggi di P.S.) in funzione espressa ed esclusiva della normativa dell'art. 42 del T.U.L.P.S. che, relativamente al secondo comma, è stata abrogata dall'art. 4, primo capoverso, della legge 18 aprile 1975 n. 110 e pertanto deve ritenersi che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art. 80. Ne consegue che dopo l'entrata in vigore della legge 110/75 la categoria degli strumenti da punta e da taglio Atti ad offendere non può più essere individuata in base alla normativa dell'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in essa contenuta, e perciò in essi vanno ricompresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era consentito anche senza giustificato motivo. L'art. 4 della legge 110/75 impone ora al giudice soltanto l'Obbligo di valutare e stabilire l'attitudine offensiva dello strumento e quindi, nel caso di porto di coltello, prescindendo dalle esclusioni già contenute nel capoverso dell'art. 80. (V mass n 141972).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)