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Sez. 1, Sentenza n. 7272 del 06/08/1997 (Rv. 506491 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE | Ammissibilità - Presupposti - Proposizione dell'impugnazione contro alcuni punti della sentenza - Successiva impugnazione nell'ambito dello stesso rapporto, a seguito dell'impugnazione proposta dall'avversario - Ammissibilità - Esclusione - Deroga ex art. 334 cod. proc. civ. - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-08-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506491-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE

Atteso il principio dell'unità e non frazionabilità dell'impugnazione, la parte che abbia già proposto appello contro alcune statuizioni della sentenza di primo grado non può, nell'ambito dello stesso rapporto processuale, presentare un secondo appello (incidentale) in presenza di impugnazione proposta dalla parte avversa, avendo già consumato il proprio potere di impugnazione; tale divieto non trova deroga nella disciplina di cui all'art. 334 cod. proc. civ., atteso che essa opera solo in favore della parte che, prima dell'iniziativa dell'altro contendente, abbia operato una scelta di acquiescenza alla sentenza impugnata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)