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Sez. 5 - , Ordinanza n. 7770 del 20/03/2019 (Rv. 653327 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Avviso di rettifica emesso senza previa audizione del contribuente - Presentazione del ricorso amministrativo - Sospensione automatica - Esclusione - Incompatibilità con il diritto UE - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653327-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

In tema di dazi doganali, la mancata previsione della sospensione automatica, per effetto della proposizione del ricorso amministrativo contro l'avviso di rettifica emesso senza la previa audizione del contribuente, non è incompatibile con il diritto UE in quanto – come affermato dalla stessa Corte di giustizia nella sentenza del 20 dicembre 2017, in causa C-276/16 – la possibilità di presentare tale ricorso e di ottenere un provvedimento di sospensione dell'avviso tutela il diritto di difesa del contribuente, che può soggiacere a restrizioni giustificate dall'interesse generale dell'Unione al recupero tempestivo delle proprie entrate.

Riferimenti normativi: Regolam. Commissione CEE 12/10/1992 num. 2913 art. 244

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)