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Sez. 5, Sentenza n. 13819 del 18/09/2003 (Rv. 566969 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE | Accertamento nei confronti di società di persone - Dati ed elementi risultanti da "conti" bancari intestati ai soci - Utilizzazione - Legittimità - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566969-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - IN GENERE

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'utilizzazione dei movimenti dei "conti" intestati ai soci o nella disponibilità di questi ai fini della rettifica del reddito dichiarato dalla società implica che l'amministrazione finanziaria provi, anche tramite presunzioni, il carattere fittizio dell'intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all'ente delle posizioni annotate sui conti medesimi (nella fattispecie la Suprema Corte ha peraltro escluso la operatività della presunzione iuris tantum prevista dall'art. 32, primo comma, numeri 2 e 7 d.P.R. n.600/1973 in relazione ai movimenti annotati su libretti di deposito a risparmio al portatore, intestati a nomi di fantasia o privi di intestazione, trovati in possesso di un socio di una società in nome collettivo).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 32 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)