Sez. U, Sentenza n. 11357 del 11/11/1998 (Rv. 520599 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI | Controversia tra un Comune ed un privato gestore di uno stabilimento balneare appartenente al patrimonio disponibile - Clausola arbitrale - Validità - Fondamento - Previsione contrattuale delle esigenze di turisti e residenti - Idoneità a qualificare lo stabilimento come bene del patrimonio indisponibile - Esclusione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
È valida la clausola che attribuisce ad un collegio arbitrale la competenza a decidere la controversia tra un Comune ed un privato, avente ad oggetto la concessione della gestione di uno stabilimento balneare appartenente al patrimonio disponibile del detto ente, perché in tal caso non sussiste la giurisdizione amministrativa, né la finalità di soddisfare le esigenze dei turisti e dei residenti, prevista per caratterizzare l' obbligazione del gestore di tale esercizio commerciale pubblico, può esser idonea a elevarlo a pubblico servizio, con conseguente inclusione dell' immobile nel patrimonio indisponibile dell' ente stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 826 CORTE COST., Cod. Civ. art. 828 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)