Sez. 3, Sentenza n. 3353 del 05/11/1974 (Rv. 371862 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONTROVERSIA PER L'ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UNA ABITAZIONE AGRICOLA - ECCEPITA PERTINENZA DEL FONDO AGRICOLO AFFITTATO - COGNIZIONE DELL'INTERA CAUSA - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI - ECCEZIONE MANIFESTAMENTE INFONDATA - CONTROVERSIA PER L'ILLEGITTIMA OCCUPAZIONE DI UNA ABITAZIONE AGRICOLA - ECCEPITA PERTINENZA DEL FONDO AGRICOLO AFFITTATO - COGNIZIONE DELL'INTERA CAUSA - COMPETENZA DELLA SEZIONE SPECIALIZZATA.*
La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie sussiste per il solo fatto che siano proposte in Sede ordinaria questioni relative alla esistenza, validita ed effetti di un contratto agrario, inquadrabile fra le fattispecie previste dalla speciale legislazione vincolistica in materia, indipendentemente dalla loro fondatezza, salvo che la relativa eccezione risulti ictu oculi manifestamente infondata. Pertanto, ove davanti al giudice ordinario sia proposta la domanda di cessazione dell'illegittima occupazione da parte dell'affittuario di una casa di abitazione, sita nel fondo rustico affittato, l'eccezione del convenuto di detenere tale fabbricato a titolo locativo, quale pertinenza del fondo rustico, importa l'obbligatoria devoluzione dell'intera causa alla cognizione del giudice specializzato, cui compete di pronunziarsi anche sulla natura del titolo dell'occupazione. (V 2421'73, mass n 365812; 994'73, mass n 363391).*
Riferimenti normativi: Legge 02/03/1963 num. 320 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)