Sez. 5, Sentenza n. 1876 del 12/11/1975 Ud. (dep. 11/02/1976) Rv. 132275 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONDIZIONI (FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA PER DEDUZIONE GENERICA DI MOTIVAZIONE DIFETTOSA).*
IMPUGNAZIONI PENALI - MOTIVI - SPECIFICAZIONE - CONDIZIONI (FATTISPECIE DI INAMMISSIBILITA PER DEDUZIONE GENERICA DI MOTIVAZIONE DIFETTOSA).*
Perche possa dirsi osservato il precetto di cui all'art 201, comma settimo, cod proc pen, e necessario che il motivo d'impugnazione contenga l'indicazione concisa, ma chiara e determinata, della censura che S'intende muovere ad un punto bene identificabile del provvedimento e delle ragioni sulle quali la censura si fonda, in modo che il giudice superiore sia posto in grado d'individuare e controllare nei suoi precisi termini la critica che viene rivolta al precedente giudizio. (nella specie era stato dichiarato inammissibile il ricorso nel quale si era dedotto genericamente il difetto di motivazione della sentenza impugnata).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 201 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)