Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio
Testo in vigore al
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
visto il parere del Comitato delle regioni2,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,
Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio4 ha istituito un sistema comunitario per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (PCP).
L'ambito di applicazione della PCP comprende la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca dirette a sfruttare tali risorse. La PCP comprende, inoltre, le misure di mercato e le misure finanziarie a sostegno dei suoi obiettivi, le risorse biologiche di acqua dolce e le attività di acquacoltura, nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, ove tali attività siano realizzate nel territorio degli Stati membri o nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi o in essi immatricolati, o da pescherecci unionali o cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera e tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 117 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 19825 (UNCLOS).
Poiché la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero pertanto provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della PCP.
La PCP dovrebbe garantire che le attività di pesca e di acquacoltura contribuiscano alla sostenibilità a lungo termine sotto il profilo ambientale, economico e sociale. Essa dovrebbe comprendere norme miranti ad assicurare la tracciabilità, la sicurezza e la qualità dei prodotti commercializzati nell'Unione. Inoltre, la PCP dovrebbe contribuire a un aumento della produttività, a un equo tenore di vita per il settore della pesca, compresa la pesca su piccola scala, e alla stabilità dei mercati, nonché dovrebbe garantire la disponibilità delle risorse alimentari e la fornitura di tali risorse ai consumatori a prezzi ragionevoli. La PCP dovrebbe contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, nonché al conseguimento degli obiettivi ivi definiti.
L'Unione è parte contraente dell'UNCLOS6 e conformemente alla decisione 98/414/CE del Consiglio7, dell'accordo delle Nazioni Unite sull'applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 4 dicembre 19958 ("accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici"), e, conformemente alla decisione 96/428/CE del Consiglio9, dell'accordo dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 199310.
Questi accordi internazionali prevedono, in particolare, obblighi di conservazione, compresi tra l'altro l'obbligo di adottare misure di conservazione e di gestione intese a mantenere o riportare le risorse marine a livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile sia nell'ambito delle zone marine soggette alla giurisdizione nazionale che in alto mare, nonché di cooperare con gli altri Stati a tal fine, l'obbligo di applicare su base generalizzata l'approccio precauzionale alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento degli stock ittici, l'obbligo di garantire la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione nei casi in cui le risorse marine si trovino in zone marine aventi uno statuto giurisdizionale diverso e l'obbligo di tenere nella debita considerazione gli altri usi legittimi dei mari. La PCP dovrebbe perciò contribuire all'attuazione, da parte dell'Unione, dei suoi obblighi internazionali nel quadro di detti strumenti internazionali. Quando gli Stati membri adottano le misure di conservazione e di gestione per le quali è stata loro conferita competenza nell'ambito della PCP, essi dovrebbero anche agire in modo pienamente coerente con gli obblighi internazionali in materia di conservazione e di cooperazione previsti dagli strumenti internazionali sopra indicati.
Nell'ambito del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, l'Unione e i suoi Stati membri si sono impegnati a intervenire contro il costante declino di numerosi stock ittici. L'Unione dovrebbe pertanto migliorare la propria PCP al fine di garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine ricostituisca e mantenga, entro un lasso di tempo ragionevole, le popolazioni degli stock sfruttati al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. I tassi di sfruttamento dovrebbero essere raggiunti entro il 2015. Un ritardo rispetto a tale data dovrebbe essere autorizzato solo nei casi in cui rispettare il termine del 2015 comprometterebbe gravemente la sostenibilità sociale ed economica delle flotte da pesca interessate. Dopo il 2015, i tassi dovrebbero essere raggiunti il prima possibile e comunque non oltre il 2020. Qualora le informazioni scientifiche siano insufficienti per determinare tali livelli, si potrebbero prendere in considerazione parametri approssimativi.
Le decisioni gestionali relative al rendimento massimo sostenibile nella pesca multispecifica dovrebbero tenere conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock contemporaneamente in una pesca multispecifica, rispettando il rendimento massimo sostenibile, in particolare nei casi in cui le perizie scientifiche indichino che è estremamente difficile evitare il fenomeno delle "choke species" (specie la cui cattura è rigorosamente limitata) aumentando la selettività degli attrezzi da pesca impiegati. In tali casi è opportuno chiedere agli organismi scientifici appropriati di fornire un parere sui livelli adeguati di mortalità per pesca.
La PCP dovrebbe garantire la coerenza con gli obiettivi in materia di pesca stabiliti nella decisione della Conferenza delle parti della convenzione sulla diversità biologica sul piano strategico per la biodiversità 2011-2020 e con gli obiettivi in materia di biodiversità adottati dal Consiglio europeo del 25 e 26 marzo 2010.
Lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine dovrebbe basarsi in ogni momento sull'approccio precauzionale, a sua volta basato sul principio di precauzione di cui all'articolo 191, paragrafo 2, primo comma, del trattato, tenendo conto dei dati scientifici disponibili.
La PCP dovrebbe contribuire alla protezione dell'ambiente marino, alla gestione sostenibile di tutte le specie sfruttate commercialmente e, in particolare, al conseguimento di un buono stato ecologico entro il 2020, secondo quanto previsto all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio11.
La PCP dovrebbe contribuire altresì all'approvvigionamento di alimenti di elevato valore nutrizionale sul mercato dell'Unione e alla riduzione della dipendenza del mercato dell'Unione dalle importazioni di alimenti, nonché alla creazione di occupazione diretta e indiretta e allo sviluppo economico delle zone costiere.
Occorre applicare alla gestione della pesca un approccio basato sugli ecosistemi, limitare l'impatto ambientale delle attività di pesca nonché evitare e ridurre nella misura del possibile le catture accidentali.
È importante che la gestione della PCP sia guidata da principi di buona governance. Tali principi prevedono un processo decisionale basato sui migliori pareri scientifici disponibili, un ampio coinvolgimento delle parti interessate e una prospettiva a lungo termine. Una gestione efficace della PCP dipende anche da una chiara definizione delle responsabilità sia a livello dell'Unione che a livello regionale, nazionale e locale, nonché dalla compatibilità reciproca delle misure adottate e dalla loro coerenza con le altre politiche dell'Unione.
La PCP dovrebbe contribuire a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro degli operatori del settore.
Se del caso, la PCP dovrebbe tener conto adeguatamente degli aspetti legati alla salute e al benessere degli animali nonché alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi.
La PCP dovrebbe essere attuata in maniera coerente con le altre politiche dell'Unione e, in particolare, in modo da tener conto delle interazioni con le azioni dell'Unione nelle altre politiche marittime, riconoscendo che tutte le questioni connesse agli oceani e ai mari europei sono legate fra loro. È opportuno garantire coerenza nella gestione delle diverse politiche settoriali nell'ambito del Mar Baltico, del Mare del Nord, dei Mari Celtici, del Golfo di Guascogna nonché della costa iberica e dei bacini del Mediterraneo e del Mar Nero.
I pescherecci unionali dovrebbero avere parità di accesso alle acque e alle risorse unionali nel rispetto delle norme della PCP.
Le norme esistenti che limitano l'accesso alle risorse comprese nella zona delle 12 miglia nautiche degli Stati membri hanno funzionato in maniera soddisfacente, apportando benefici sul piano della conservazione attraverso la limitazione dello sforzo di pesca nelle acque unionali maggiormente sensibili. Tali norme hanno inoltre preservato le attività di pesca tradizionali da cui in larga misura dipende lo sviluppo sociale ed economico di alcune comunità costiere. È pertanto opportuno che tali norme continuino ad essere applicate. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per concedere un accesso preferenziale ai pescatori che svolgono attività di pesca su piccola scala, artigianale o costiera.
Le piccole isole in mare aperto che dipendono dalla pesca dovrebbero, se del caso, essere oggetto di una considerazione e di un sostegno particolare per consentire la loro futura sopravvivenza e prosperità.
Le risorse biologiche marine intorno alle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato dovrebbero godere di una protezione speciale poiché contribuiscono alla salvaguardia dell'economia locale di tali territori, tenuto conto della loro situazione strutturale e socioeconomica. Alcune attività di pesca in tali acque dovrebbero pertanto essere limitate ai pescherecci registrati nei porti di tali territori.
Per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche viventi e degli ecosistemi marini, l'Unione dovrebbe provvedere a proteggere le zone biologicamente sensibili designandole come zone protette. In tali zone dovrebbe essere possibile limitare o vietare le attività di pesca. Nel decidere quali zone designare, si dovrebbe prestare particolare attenzione a quelle in cui è chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento e di zone di deposito delle uova, e alle zone considerate biogeograficamente sensibili. Si dovrebbe tenere conto inoltre delle zone di conservazione esistenti. Per facilitare il processo di designazione, gli Stati membri dovrebbero individuare le zone idonee, comprese quelle che formano parte di una rete coerente e, se del caso, cooperare tra loro all'elaborazione e all'invio di raccomandazioni comuni alla Commissione. Alla Commissione dovrebbe essere delegato il potere di stabilire con maggiore efficacia le zone protette nel quadro di un piano pluriennale. Onde garantire un livello adeguato di responsabilità e controllo democratici, dovrebbe riferire periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al funzionamento delle stesse.
Per conseguire più efficacemente l'obiettivo di uno sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine è opportuno adottare una strategia pluriennale di gestione della pesca, stabilendo in via prioritaria piani pluriennali che tengano conto delle specificità dei vari tipi di pesca.
Ove possibile, i piani pluriennali dovrebbero riguardare una molteplicità di stock nei casi in cui tali stock siano oggetto di una pesca congiunta. I piani pluriennali dovrebbero elaborare un quadro per lo sfruttamento sostenibile degli stock e degli ecosistemi marini interessati, definendo limiti temporali chiari e meccanismi di salvaguardia in caso di avvenimenti imprevisti. Essi dovrebbero inoltre essere soggetti a obiettivi di gestione ben definiti, al fine di contribuire allo sfruttamento sostenibile degli stock e alla protezione degli ecosistemi marini interessati, ed essere adottati in consultazione con i consigli consultivi, gli operatori del settore della pesca, gli scienziati e gli altri soggetti aventi un interesse nella gestione delle attività di pesca.
La direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio12, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio13 e la direttiva 2008/56/CE impongono determinati obblighi agli Stati membri rispettivamente in materia di zone di protezione speciale, zone speciali di conservazione e zone marine protette. Tali misure potrebbero rendere necessaria l'adozione di misure contemplate dalla PCP. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri ad adottare, nelle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione, le misure di conservazione necessarie per adempiere gli obblighi previsti dai suddetti atti dell'Unione se tali misure non pregiudicano gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca. Qualora tali misure possano pregiudicare gli interessi di altri Stati membri in materia di pesca, il potere di adottarle dovrebbe essere accordato alla Commissione e si dovrebbe ricorrere alla cooperazione regionale tra gli Stati membri interessati.
Occorrono misure volte a ridurre i livelli attualmente elevati di catture accidentali e ad eliminare gradualmente i rigetti in mare. Le catture accidentali e i rigetti costituiscono di fatto uno spreco considerevole e incidono negativamente sullo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e sugli ecosistemi marini nonché sulla redditività finanziaria delle attività alieutiche. È opportuno stabilire e attuare progressivamente un obbligo di sbarco per tutte le catture ("obbligo di sbarco") di specie soggette a limiti di cattura e, nel Mediterraneo, anche per le catture soggette a taglie minime effettuate nell'ambito di attività di pesca nelle acque unionali o da parte di pescherecci unionali; tale obbligo dovrebbe essere accompagnato dall'abrogazione delle norme che hanno finora imposto ai pescatori il rigetto in mare.
L'obbligo di sbarco dovrebbe essere introdotto in modo differenziato a seconda delle varie attività di pesca. È opportuno che ai pescatori sia consentito continuare a rigettare in mare le specie che, secondo i migliori pareri scientifici disponibili, presentano un elevato tasso di sopravvivenza quando sono rilasciate in mare.
Al fine di rendere praticabile l'obbligo di sbarco e mitigare l'effetto delle variazioni annuali nella composizione delle catture, è opportuno che agli Stati membri sia consentito trasferire contingenti da un anno all'altro, entro una certa percentuale.
Nella gestione dell'obbligo di sbarco, gli Stati membri dovrebbero adoprarsi al massimo per ridurre le catture accidentali. A tal fine, occorre accordare un'elevata priorità al miglioramento delle tecniche di pesca selettive per evitare e ridurre, nella misura del possibile, le catture accidentali. È importante che gli Stati membri ripartiscano i contingenti tra i pescherecci secondo una composizione che rifletta per quanto possibile quella prevista delle specie nell'attività di pesca. La mancata corrispondenza tra contingenti disponibili e reali caratteristiche di pesca potrebbe essere corretta mediante scambi di contingenti con altri Stati membri, anche a titolo permanente. Gli Stati membri potrebbero inoltre considerare la possibilità di facilitare il raggruppamento di contingenti individuali da parte degli armatori, ad esempio nel quadro di organizzazioni di produttori o di gruppi di armatori. Un'ultima opzione dovrebbe consistere nell'imputare le catture accessorie ai contingenti delle specie bersaglio, a seconda dallo stato di conservazione delle catture accessorie.
La destinazione degli sbarchi delle catture di esemplari di dimensioni inferiori alla taglia minima di riferimento per la conservazione dovrebbe essere limitata ed escludere la vendita per il consumo umano.
Per le catture accidentali che sono inevitabili anche quando si applicano tutte le misure per ridurle, dovrebbero essere stabilite alcune esenzioni de minimis dall'obbligo di sbarco per le attività di pesca cui si applica tale obbligo, principalmente mediante piani pluriennali.
Previo parere scientifico, senza compromettere gli obiettivi di rendimento massimo sostenibile e senza aumentare il tasso di mortalità per pesca, ove vige l'obbligo di sbarco, compreso l'obbligo di documentare le catture, è opportuno prevedere un aumento delle possibilità di pesca connesse, al fine di tenere conto del fatto che gli esemplari precedentemente riversati in mare saranno sbarcati.
L'accesso alle risorse alieutiche dovrebbe essere basato su criteri trasparenti e obiettivi, tra l'altro di carattere ambientale, sociale ed economico. Gli Stati membri dovrebbero promuovere una pesca responsabile prevedendo incentivi per gli operatori che pescano nel modo meno dannoso possibile per l'ambiente e che offrono i maggiori benefici per la società.
Per gli stock in relazione ai quali non sono stati disposti piani pluriennali è opportuno garantire tassi di sfruttamento che producano il rendimento massimo sostenibile mediante la definizione di limiti di cattura o di sforzo. Se i dati disponibili sono insufficienti, la gestione della pesca dovrebbe basarsi su parametri approssimativi.
Considerata la situazione economica precaria del settore della pesca e il grado di dipendenza dalla pesca di alcune comunità costiere, è necessario garantire la stabilità relativa delle attività di pesca ripartendo le possibilità di pesca fra gli Stati membri, sulla base di una quota prevedibile degli stock per ciascuno Stato membro.
Tale stabilità relativa delle attività di pesca, vista la situazione biologica temporanea degli stock, dovrebbe salvaguardare e tener conto pienamente delle particolari esigenze delle regioni in cui le comunità locali sono particolarmente dipendenti dalla pesca e dalle attività connesse, conformemente a quanto deciso dal Consiglio nella risoluzione del 3 novembre 197614, in particolare nell'allegato VII.
Il concetto di stabilità relativa dovrebbe essere pertanto inteso in tal senso.
La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure temporanee qualora le attività di pesca comportino un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino, tale da richiedere un intervento immediato. Tali misure dovrebbero essere stabilite entro calendari definiti ed essere operative per un periodo di tempo determinato.
È opportuno stabilire un quadro generale per la cooperazione regionale degli Stati membri che hanno un interesse diretto alla gestione per quanto riguarda l'introduzione di talune misure di conservazione rispetto alle quali in un atto futuro può essere riconosciuto il potere di adottare atti delegati o di esecuzione. Nell'ambito di tale quadro generale, gli Stati membri dovrebbero cooperare a livello regionale allo scopo di adottare raccomandazioni e altri strumenti comuni per l'elaborazione e l'attuazione di misure di conservazione e di misure che interessano l'attività di pesca nelle zone protette dal diritto ambientale. Nel quadro della cooperazione regionale la Commissione dovrebbe adottare misure di conservazione mediante atti di esecuzione o atti delegati solo se tutti gli Stati membri interessati in una regione raggiungono un accordo su una raccomandazione comune. In assenza di una raccomandazione comune, la Commissione dovrebbe presentare una proposta per le corrispondenti misure utilizzando la procedura applicabile prevista a norma del trattato.
Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, per gli stock nelle acque unionali, misure di conservazione e di gestione applicabili unicamente ai pescherecci unionali battenti la loro bandiera.
Agli Stati membri dovrebbe essere delegato il potere di adottare, nella rispettiva zona delle 12 miglia nautiche, misure di conservazione e di gestione applicabili a tutti i pescherecci unionali purché le misure adottate, nei casi in cui si applichino a pescherecci unionali appartenenti ad altri Stati membri, non siano discriminatorie e siano state oggetto di una consultazione preliminare fra gli altri Stati membri interessati e purché l'Unione non abbia adottato misure specifiche di conservazione e di gestione per la zona delle 12 miglia nautiche interessata.
Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre un sistema di concessioni di pesca trasferibili.
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure specifiche destinate ad adeguare il numero di pescherecci unionali alle risorse disponibili sulla base delle loro valutazioni in merito all'equilibrio tra la capacità di pesca dei loro pescherecci e le possibilità di pesca di cui dispongono. Le valutazioni dovrebbero essere effettuate conformemente agli orientamenti della Commissione. Le relazioni annuali risultanti dovrebbero essere pubblicate. Ciascuno Stato membro dovrebbe avere la possibilità di scegliere le misure e gli strumenti che intende adottare al fine di ridurre la capacità di pesca eccessiva.
Inoltre, ai fini della gestione e dell'adeguamento della capacità di pesca dovrebbero essere mantenuti i limiti massimi obbligatori di capacità delle flotte e i regimi nazionali di entrata/uscita in relazione agli aiuti per il disarmo.
Gli Stati membri dovrebbero registrare le informazioni minime relative alle caratteristiche e alle attività dei pescherecci unionali battenti la loro bandiera. Tali dati dovrebbero essere messi a disposizione della Commissione affinché possa sorvegliare la dimensione delle flotte degli Stati membri.
Per garantire una gestione della pesca basata sui migliori pareri scientifici disponibili è necessario poter disporre di serie di dati armonizzati, affidabili e precisi. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere dati sulle flotte e sulle loro attività di pesca, in particolare dati biologici sulle catture, inclusi i rigetti, e informazioni provenienti da indagini sugli stock ittici e sull'impatto ambientale potenziale delle attività di pesca sull'ecosistema marino. Gli Stati membri dovrebbero gestire i dati raccolti e metterli a disposizione degli utilizzatori finali e delle altre parti interessate. Gli Stati membri dovrebbero collaborare fra loro e con la Commissione al fine di coordinare le attività di raccolta dei dati. Con riguardo alla raccolta dei dati, ove necessario gli Stati membri dovrebbero inoltre collaborare con i paesi terzi. Gli Stati membri dovrebbero fornire alla Commissione, per la sua valutazione, una relazione annuale delle loro attività di raccolta dati, che è resa pubblica.
La raccolta di dati dovrebbe includere informazioni che facilitino la valutazione economica delle imprese attive nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, nonché delle tendenze occupazionali in tali settori.
Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) istituito con decisione 2005/629/CE della Commissione15 può essere consultato sulle questioni relative alla conservazione e alla gestione delle risorse biologiche marine, al fine di garantire la necessaria assistenza di personale scientifico altamente qualificato, in particolare nell'applicazione di discipline di tipo biologico, economico, ambientale, sociale e tecnico.
Le conoscenze scientifiche orientate alla politica della pesca dovrebbero essere rafforzate mediante programmi adottati a livello nazionale per la raccolta di dati scientifici sulla pesca, la ricerca e l'innovazione in coordinamento con gli altri Stati membri nonché nell'ambito dei quadri dell'Unione per la ricerca e l'innovazione. Dovrebbe altresì essere promossa una migliore cooperazione tra il settore e il mondo scientifico.
L'Unione dovrebbe promuovere a livello internazionale gli obiettivi della PCP assicurando che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle acque di quest'ultima si basino sugli stessi principi e le stesse norme applicabili a norma del diritto dell'Unione e promuovendo condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e gli operatori di paesi terzi. A tal fine, l'Unione dovrebbe cercare di guidare il processo di rafforzamento dell'operato delle organizzazioni regionali e internazionali per permettere loro di meglio conservare e gestire le risorse marine viventi comprese nel loro ambito di competenza, compreso per quanto riguarda la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'Unione dovrebbe cooperare con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali ai fini di un maggiore rispetto delle misure internazionali, compresa la lotta contro la pesca INN. La posizione dell'Unione dovrebbero basarsi sui migliori pareri scientifici disponibili.
Gli accordi di partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca sostenibile dovrebbero garantire che le attività di pesca dell'Unione nelle acque dei paesi terzi si basino sui migliori pareri scientifici disponibili e su scambi di informazioni pertinenti al fine di giungere allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, alla trasparenza per quanto riguarda la determinazione del surplus e, di conseguenza, a una gestione delle risorse coerente con gli obiettivi della PCP. Tali accordi, che prevedono la concessione dell'accesso a risorse commisurate agli interessi della flotta dell'Unione in cambio di un contributo finanziario dell'Unione, dovrebbero contribuire alla creazione di un contesto di governance di elevata qualità al fine di garantire, in particolare, misure efficienti in materia di raccolta dei dati, monitoraggio, controllo e sorveglianza.
Il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, enunciati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e negli altri strumenti internazionali pertinenti sui diritti umani, nonché del principio dello stato di diritto, dovrebbe costituire un elemento essenziale degli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile che dovrebbero contenere una clausola specifica sui diritti umani. L'introduzione di una clausola sui diritti umani negli accordi di partenariato nel settore della pesca sostenibile dovrebbe essere pienamente coerente con gli obiettivi generali delle politiche di sviluppo dell'Unione.
L'acquacoltura dovrebbe contribuire a salvaguardare il potenziale di produzione alimentare e le forniture alimentari nonché la crescita e l'occupazione su basi sostenibili in tutta l'Unione al fine di garantire a lungo termine la sicurezza alimentare, compresi l'approvvigionamento alimentare, la crescita e l'occupazione per i cittadini dell'Unione, e contribuire a far fronte alla crescente domanda mondiale di alimenti acquatici.
La strategia della Commissione per lo sviluppo sostenibile dell'acquacoltura europea adottata nel 2009, accolta favorevolmente e approvata dal Consiglio e appoggiata dal Parlamento europeo, ha sottolineato la necessità di creare e promuovere condizioni di equità per l'acquacoltura che servano da base per il suo sviluppo sostenibile.
Le attività di acquacoltura nell'Unione risentono delle diverse condizioni esistenti al di là dei confini nazionali, anche per quanto riguarda le autorizzazioni concesse agli operatori. Occorre pertanto elaborare orientamenti strategici dell'Unione per piani strategici nazionali al fine di migliorare la competitività del settore dell'acquacoltura, sostenerne lo sviluppo e l'innovazione e favorire l'attività economica, la diversificazione e una migliore qualità della vita nelle zone costiere e interne. Inoltre, occorre introdurre meccanismi di scambio di informazioni e buone prassi fra gli Stati membri tramite un metodo aperto di coordinamento delle misure nazionali riguardanti la sicurezza delle attività economiche, l'accesso alle acque e al territorio unionali e la semplificazione delle procedure di concessione di licenze.
La natura specifica dell'acquacoltura rende necessaria la creazione di un consiglio consultivo per la consultazione delle parti interessate su elementi delle politiche dell'Unione che potrebbero incidere sull'acquacoltura.
È necessario rafforzare la competitività del settore della pesca e dell'acquacoltura dell'Unione e semplificare tale settore per sostenere una migliore gestione della produzione e delle attività di mercato; l'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dovrebbe garantire condizioni di parità per tutti i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione a prescindere dalla loro origine, mettere i consumatori in grado di effettuare scelte più informate e incoraggiare modelli di consumo responsabili nonché migliorare le conoscenze economiche e la comprensione dei mercati dell'Unione lungo l'intera filiera.
L'organizzazione comune dei mercati dovrebbe essere attuata nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione, in particolare per quanto concerne le disposizioni dell'Organizzazione mondiale del commercio.
Per garantire il rispetto delle norme della PCP occorre istituire un sistema efficace di controllo, ispezione e attuazione che includa la lotta contro le attività di pesca INN.
Nell'ambito del regime unionale di controllo, ispezione ed esecuzione occorre promuovere l'uso di tecnologie moderne ed efficaci. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero avere la possibilità di condurre progetti pilota relativi alle nuove tecnologie di controllo e ai sistemi di gestione dei dati.
Al fine di garantire condizioni comparabili nell'applicazione delle norme in materia di controllo ed esecuzione nei vari Stati membri, dovrebbe essere incoraggiata tra di essi una cooperazione per la definizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
Al fine di garantire la partecipazione degli operatori alla raccolta di dati e al regime di controllo, ispezione ed esecuzione dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere ai loro operatori di contribuire proporzionalmente ai corrispondenti costi operativi.
Gli obiettivi della PCP non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri da soli, tenuto conto dei problemi incontrati in materia di sviluppo e gestione del settore alieutico nonché delle risorse finanziarie limitate degli Stati membri. Pertanto, al fine di contribuire al conseguimento di questi obiettivi, dovrebbe essere concesso un sostegno finanziario pluriennale dell'Unione, che sia incentrato sulle priorità della PCP e adeguato alle caratteristiche specifiche del settore in ciascuno Stato membro.
Il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere subordinato al rispetto delle norme della PCP da parte degli Stati membri e degli operatori, compresi gli armatori. Fatte salve norme specifiche che dovranno essere adottate, nei casi di mancata osservanza di un obbligo specifico ai sensi della PCP da parte di uno Stato membro o di un'infrazione grave di tali norme da parte di un operatore, il sostegno finanziario dell'Unione dovrebbe essere interrotto, sospeso o rettificato.
Il dialogo con le parti interessate si è rivelato essenziale ai fini del conseguimento degli obiettivi della PCP. Tenuto conto della diversità di situazioni esistenti nelle acque unionali e della crescente regionalizzazione della PCP, i consigli consultivi dovrebbero permettere, nell'attuazione della PCP, di beneficiare delle conoscenze e dell'esperienza di tutte le parti interessate.
In considerazione delle caratteristiche specifiche delle regioni ultraperiferiche, dell'acquacoltura, dei mercati e del Mar Nero, è opportuno istituire un nuovo consiglio consultivo per ciascuno di questi ambiti.
Dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato riguardo all'adozione di misure di conservazione connesse a taluni obblighi ambientali imposti agli Stati membri, all'adeguamento dell'obbligo di sbarco conformemente agli obblighi internazionali assunti dall'Unione, all'estensione dell'obbligo di sbarco ad altre specie attraverso il processo di regionalizzazione, all'adozione di piani specifici relativi ai rigetti mediante il processo di regionalizzazione, all'adozione di esenzioni de minimis all'obbligo di sbarco ove non siano state adottate altre misure di attuazione di tale obbligo e all'istituzione dei dettagli del funzionamento dei consigli consultivi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione simultanea dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
Al fine di garantire condizioni uniformi all'esecuzione delle disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda le misure temporanee volte a fronteggiare un grave rischio per la conservazione delle risorse biologiche marine, il piano di entrata/uscita nell'ambito della gestione della flotta nonché la registrazione, il formato e la trasmissione dei dati per il registro della flotta peschereccia unionale dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio16.
In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire i suoi obiettivi.
E' opportuno abrogare la decisione 2004/585/CE del Consiglio17 in concomitanza con l'entrata in vigore delle disposizioni corrispondenti a norma del presente regolamento.
Tenuto conto del numero e dell'entità delle modifiche da apportare, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2371/2002,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Parte I. Disposizioni generali
Art. 1 Ambito di applicazione
1. La politica comune della pesca (PCP) riguarda:
a) la conservazione delle risorse biologiche marine e la gestione delle attività di pesca e delle flotte che sfruttano tali risorse;
b) nel quadro di misure di mercato e di misure finanziarie destinate al sostegno dell'attuazione della PCP: le risorse biologiche di acqua dolce, l'acquacoltura nonché la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
2. La PCP riguarda le attività di cui al paragrafo 1 quando esse sono svolte:
a) nel territorio degli Stati membri cui si applica il trattato;
b) nelle acque unionali, anche da parte di pescherecci battenti bandiera di paesi terzi e immatricolati in tali paesi;
c) da pescherecci unionali al di fuori delle acque unionali, o
d) da cittadini degli Stati membri, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera.
Art. 2 Obiettivi
1. La PCP garantisce che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare.
2.
La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio precauzionale ed è volta a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile.
Per conseguire l'obiettivo consistente nel ricostituire gradualmente e mantenere le popolazioni degli stock ittici al di sopra di livelli di biomassa in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile, il tasso di sfruttamento del rendimento massimo sostenibile deve essere ottenuto entro il 2015, ove possibile, e progressivamente al più tardi entro il 2020 per tutti gli stock.
3. La PCP applica alla gestione della pesca l'approccio basato sugli ecosistemi al fine di garantire che le attività di pesca abbiano un impatto negativo ridotto al minimo sugli ecosistemi marini e provvede ad assicurare che le attività di acquacoltura e di pesca evitino il degrado dell'ambiente marino.
4. La PCP contribuisce alla raccolta di dati scientifici.
5. La PCP provvede in particolare a:
a) eliminare gradualmente i rigetti caso per caso e tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili, evitando e riducendo, per quanto possibile, le catture accidentali e facendo sì che, progressivamente, le catture vengano sbarcate;
b) ove necessario, fare il miglior uso possibile delle catture accidentali, senza creare un mercato per tali catture che sono al di sotto della taglia minima di riferimento per la conservazione;
c) creare le condizioni necessarie per rendere il settore delle catture e della trasformazione e le attività a terra connesse alle attività di pesca economicamente redditizi e competitivi;
d) prevedere misure per adeguare la capacità di pesca delle flotte ai livelli delle possibilità di pesca conformemente al paragrafo 2, in modo da disporre di flotte economicamente redditizie senza sfruttare in modo eccessivo le risorse biologiche marine;
e) promuovere lo sviluppo delle attività di acquacoltura sostenibile dell'Unione per contribuire all'approvvigionamento alimentare e alla sicurezza del medesimo nonché all'occupazione;
f) contribuire ad offrire un equo tenore di vita a coloro che dipendono dalle attività di pesca, tenendo conto della pesca costiera e degli aspetti socioeconomici;
g) contribuire ad un mercato interno dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura efficiente e trasparente e a garantire condizioni di parità per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura commercializzati nell'Unione;
h) tener conto degli interessi sia dei consumatori che dei produttori;
i) promuovere le attività di pesca costiera, tenendo conto degli aspetti socioeconomici;
j) essere coerente con la normativa ambientale dell'Unione, in particolare con l'obiettivo del conseguimento del buono stato ecologico entro il 2020 come stabilito all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2008/56/CE, nonché con le altre politiche dell'Unione.
Art. 3 Principi di buona governance
La PCP si ispira ai seguenti principi di buona governance:
a) chiara definizione delle responsabilità a livello dell'Unione nonché a livello regionale, nazionale e locale;
b) considerazione delle specificità regionali mediante un approccio regionalizzato;
c) definizione di misure conformi ai migliori pareri scientifici disponibili;
d) prospettiva a lungo termine;
e) efficienza in termini di costi sul piano amministrativo;
f) adeguato coinvolgimento delle parti interessate, in particolare dei consigli consultivi, in tutte le fasi, dalla concezione all'attuazione delle misure;
g) responsabilità primaria dello Stato di bandiera;
h) coerenza con le altre politiche dell'Unione;
i) se del caso, uso di valutazioni di impatto;
j) coerenza tra dimensione interna e dimensione esterna della PCP;
k) trasparenza del trattamento dei dati conformemente ai requisiti di legge in vigore, con il debito rispetto della vita privata, della protezione dei dati personali e delle norme in materia di riservatezza; disponibilità dei dati per gli organismi scientifici competenti, altri organismi con interesse scientifico o di gestione ed altri particolari utilizzatori finali.
Art. 4 Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1) "acque unionali": le acque poste sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori di cui all'allegato II del trattato;
2) "risorse biologiche marine": le specie acquatiche marine vive disponibili e accessibili, comprese le specie anadrome e catadrome durante la loro vita in mare;
3) "risorse biologiche di acqua dolce": le specie acquatiche di acqua dolce vive disponibili e accessibili;
4) "peschereccio": qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine o una tonnara;
5) "peschereccio unionale": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell'Unione;
6) "inserimento nella flotta peschereccia": l'immatricolazione di un peschereccio nel registro dei pescherecci di uno Stato membro;
7) "rendimento massimo sostenibile": il rendimento di equilibrio teorico più elevato che può essere prelevato con continuità in media da uno stock alle condizioni ambientali esistenti medie senza provocare conseguenze significative per il processo di riproduzione;
8) "approccio precauzionale in materia di gestione della pesca": un approccio quale definito all'articolo 6 dell'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici secondo cui la mancanza di dati scientifici adeguati non dovrebbe giustificare il rinvio o la mancata adozione di misure di gestione per la conservazione delle specie bersaglio, delle specie associate o dipendenti, nonché delle specie non bersaglio e del relativo habitat;
9) "approccio ecosistemico in materia di gestione della pesca": un approccio integrato alla gestione della pesca entro limiti ecologicamente significativi che cerchi di gestire l'utilizzazione delle risorse naturali, tenendo conto delle attività di pesca e di altre attività umane, pur preservando la ricchezza biologica e i processi biologici necessari per salvaguardare la composizione, la struttura e il funzionamento degli habitat dell'ecosistema interessato, tenendo conto delle conoscenze ed incertezze riguardo alle componenti biotiche, abiotiche e umane degli ecosistemi;
10) "rigetti in mare": catture che sono rigettate in mare;
11) "pesca a basso impatto": l'utilizzo di tecniche di pesca selettive con un basso impatto negativo sugli ecosistemi marini e/o che possono risultare in emissioni di carburante poco elevate;
12) "pesca selettiva": la pesca con metodi o attrezzi di pesca che scelgono come bersaglio e catturano determinati organismi in base alle dimensioni o alla specie nel corso delle operazioni di pesca, consentendo di evitare o liberare indenni gli esemplari non bersaglio;
13) "tasso di mortalità per pesca": il tasso di rimozione della biomassa o degli individui dallo stock mediante attività di pesca in un determinato periodo;
14) "stock": una risorsa biologica marina presente in una zona di gestione determinata;
15) "limite di catture": a seconda dei casi, il limite quantitativo applicabile alle catture di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo qualora tale stock o gruppo di stock ittici sia soggetto all'obbligo di sbarco, oppure il limite quantitativo applicabile agli sbarchi di uno stock o di un gruppo di stock ittici nel corso di un dato periodo per il quale non si applica l'obbligo di sbarco;
16) "valore di riferimento per la conservazione": i valori dei parametri relativi alla popolazione degli stock ittici (quali la biomassa o il tasso di mortalità per pesca) utilizzati nella gestione della pesca, ad esempio per quanto concerne un livello accettabile di rischio biologico o un livello di rendimento auspicato;
17) "taglia minima di riferimento per la conservazione": le dimensioni di una specie acquatica marina viva, che tengano conto della crescita, quale stabilita dal diritto dell'Unione, al di sotto delle quali si applicano restrizioni o incentivi volti ad evitare la cattura dovuta all'attività di pesca; dette dimensioni sostituiscono eventualmente la taglia minima di sbarco;
18) "stock al di sotto dei limiti biologici di sicurezza": lo stock con un'elevata probabilità che la biomassa di riproduzione, stimata per tale stock alla fine dell'anno precedente, sia superiore al limite minimo per la biomassa di riproduzione (Blim) e il tasso di mortalità per pesca, stimato per l'anno precedente, sia inferiore al limite massimo per la mortalità per pesca (Flim);
19) "misura di salvaguardia": una misura precauzionale intesa a evitare eventi indesiderati;
20) "misura tecnica": la misura che disciplina, attraverso l'istituzione di condizioni per l'uso e la struttura degli attrezzi da pesca nonché restrizioni di accesso alle zone di pesca, la composizione delle catture in termini di specie e dimensioni, nonché gli effetti sugli elementi dell'ecosistema risultanti dalle attività di pesca;
21) "sforzo di pesca": il prodotto della capacità e dell'attività di un peschereccio; per un gruppo di pescherecci si tratta della somma dello sforzo di pesca di tutti i pescherecci del gruppo;
22) "Stato membro avente un interesse di gestione diretto": uno Stato membro che ha un interesse qualificato o da possibilità di pesca o da un'attività di pesca che avviene nella zona economica esclusiva dello Stato membro interessato o, nel Mar Mediterraneo, da un'attività di pesca tradizionale in alto mare;
23) "concessioni di pesca trasferibili", il diritto revocabile all'utilizzo di una parte specifica delle possibilità di pesca assegnate ad uno Stato membro o stabilite nell'ambito di un piano di gestione adottato da uno Stato membro conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio18, che il titolare può trasferire;
24) "capacità di pesca": la stazza di una nave espressa in GT (stazza lorda) e la sua potenza motrice espressa in kW (kilowatt), quali definite agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio19;
25) "acquacoltura": l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta;
26) "licenza di pesca": la licenza quale definita all’articolo 4, punto 9, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio20;
27) "autorizzazione di pesca": l'autorizzazione quale definita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
28) "attività di pesca": attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
29) "prodotti della pesca": organismi acquatici ottenuti da una qualsiasi attività di pesca o i prodotti da essi derivati;
30) "operatore": la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
31) "infrazione grave": un'infrazione quale definita nel pertinente diritto dell'Unione, compreso l'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio21 e l'articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;
32) "utilizzatore finale di dati scientifici": un organismo avente un interesse di ricerca o di gestione nell’analisi scientifica dei dati relativi al settore della pesca;
33) "surplus di catture ammissibili", la parte di catture ammissibili che uno Stato costiero non pesca, il che comporta il mantenimento del tasso di sfruttamento totale per i singoli stock al di sotto dei livelli in grado di consentirne la ricostituzione e delle popolazioni di specie sfruttate al di sopra dei livelli auspicati in base ai migliori pareri scientifici disponibili;
34) "prodotti dell'acquacoltura": gli organismi acquatici, a ogni stadio del loro ciclo vitale, provenienti da qualunque attività di acquacoltura o i prodotti da essi derivati;
35) "biomassa riproduttiva": una stima della massa di pesci di uno stock particolare che si riproduce in un momento determinato, inclusi sia i maschi che le femmine nonché le specie vivipare;
36) "pesca multispecifica": l'attività di pesca in cui è presente più di una specie ittica e laddove differenti specie siano catturabili nella stessa operazione di pesca;
37) "accordi di partenariato per una pesca sostenibile": accordi internazionali conclusi con uno Stato terzo al fine di ottenere accesso alle acque e alle risorse di tale Stato al fine di sfruttare in modo sostenibile una quota delle risorse biologiche marine eccedentarie in cambio di una compensazione finanziaria da parte dell'Unione che può comprendere un sostegno settoriale.
2. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone geografiche:
a) "Mare del Nord": zone CIEM22 IIIa e IV;
b) "Mar Baltico": zone CIEM IIIb, IIIc e IIId;
c) "acque nordoccidentali": zone CIEM V (eccetto la zona Va e solo le acque unionali della zona Vb), VI e VII;
d) "acque sudoccidentali": zone CIEM VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE23 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madera e alle isole Canarie);
e) "Mar Mediterraneo": acque marittime del Mediterraneo ad est del meridiano 5°36′ di longitudine ovest;
f) "Mar Nero": la sottozona geografica della CGPM (Consiglio generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella risoluzione CGPM/33/2009/2.
Parte II. Accesso alle acque
Art. 5 Norme generali sull'accesso alle acque
1. I pescherecci unionali hanno pari accesso alle acque e alle risorse in tutte le acque unionali ad esclusione di quelle di cui ai paragrafi 2 e 3, fatte salve le misure adottate conformemente alla parte III.
2. Nelle acque situate entro 12 miglia nautiche dalle linee di base soggette alla propria sovranità o giurisdizione, gli Stati membri sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare le attività di pesca ai pescherecci che pescano tradizionalmente in tali acque e che provengono da porti situati sulla costa adiacente, ferme restando le disposizioni relative ai pescherecci unionali battenti bandiera di altri Stati membri previste dalle relazioni di vicinato esistenti tra Stati membri e le disposizioni contenute nell'allegato I che stabilisce, per ciascuno Stato membro, le zone geografiche delle fasce costiere di altri Stati membri in cui tali attività di pesca vengono esercitate nonché le specie interessate. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
3. Nelle acque situate entro 100 miglia nautiche dalle linee di base delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349, paragrafo 1, del trattato, gli Stati membri interessati sono autorizzati, fino al 31 dicembre 2022, a limitare l'esercizio della pesca ai pescherecci immatricolati nei porti di tali territori. Tali restrizioni non si applicano ai pescherecci unionali che pescano tradizionalmente in tali acque, a condizione che tali pescherecci non superino lo sforzo di pesca tradizionalmente messo in atto. Gli Stati membri informano la Commissione delle restrizioni imposte a norma del presente paragrafo.
4. Le misure che devono essere applicate dopo lo scadere delle modalità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono adottate entro il 31 dicembre 2022.
Parte III. Misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine
Titolo I. Misure di conservazione
Art. 6 Disposizioni generali
1. Al fine di conseguire gli obiettivi della PCP relativamente alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine, come stabilito all'articolo 2, l'Unione adotta le misure per la conservazione di cui all'articolo 7.
2. Nell'applicazione del presente regolamento la Commissione consulta i competenti organismi consultivi ed i competenti organismi scientifici. Le misure di conservazione sono adottate tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili inclusi, se pertinenti, le relazioni del CSTEP e di altri organismi consultivi, i pareri dei consigli consultivi e le raccomandazioni comuni degli Stati membri a norma dell'articolo 17.
3. Gli Stati membri possono cooperare tra di loro al fine di adottare misure a norma degli articoli 11, 15 e 18.
4. Gli Stati membri si coordinano tra di loro prima di adottare misure nazionali a norma dell'articolo 20, paragrafo 2.
5. In casi specifici, in particolare per quanto riguarda la regione del Mediterraneo, gli Stati membri possono essere abilitati ad adottare atti giuridicamente vincolanti nel settore della PCP, ivi incluse misure di conservazione. Se del caso, si applica l'articolo 18.
Art. 7 Tipi di misure di conservazione
1. Le misure per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine possono includere, fra l'altro:
a) piani pluriennali di cui agli articoli 9 e 10;
b) obiettivi specifici per la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli stock e misure correlate intese a ridurre al minimo l'impatto della pesca sull’ambiente marino;
c) misure intese ad adeguare la capacità di pesca dei pescherecci alle possibilità di pesca disponibili;
d) incentivi, anche di natura economica quali le possibilità di pesca, per promuovere metodi di pesca che contribuiscono ad una pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali e ad una pesca con scarso impatto sull'ecosistema marino e le riscorse alieutiche;
e) misure sulla fissazione e la ripartizione delle possibilità di pesca;
f) misure finalizzate a perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 15;
g) taglie minime di riferimento per la conservazione;
h) progetti pilota su tipi alternativi di tecniche di gestione della pesca e su attrezzi da pesca che aumentano la selettività o riducono al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ambiente marino;
i) misure necessarie per il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa ambientale dell'Unione adottata a norma dell'articolo 12;
j) misure tecniche di cui al paragrafo 2.
2. Le misure tecniche possono includere, tra l'altro:
a) le caratteristiche degli attrezzi da pesca e le norme che ne disciplinano l'uso;
b) specifiche relative alla costruzione degli attrezzi da pesca, comprendenti:
i) modifiche o dispositivi supplementari volti a migliorare la selettività o a ridurre al minimo l'impatto negativo sull'ecosistema;
ii) modifiche o dispositivi supplementari volti a ridurre le catture accidentali di specie in via di estinzione, minacciate e protette nonché a ridurre altre catture accidentali;
c) limitazioni o divieti dell'utilizzo di determinati attrezzi da pesca, e delle attività di pesca, in zone o periodi specifici;
d) l'interruzione delle attività di pesca dei pescherecci in una zona determinata per un periodo minimo definito al fine di proteggere aggregazioni temporanee di specie in via di estinzione, stock ittici in riproduzione, pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione ed altre risorse marine vulnerabili;
e) misure specifiche destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini, ivi incluse misure destinate a evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture accidentali;
Art. 8 Istituzione di riserve di ricostituzione degli stock ittici
1. L'Unione, tenendo debito conto delle zone di conservazione esistenti, si adopera per istituire zone protette sulle basi della loro sensibilità biologica, ivi incluse le zone ove sia chiaramente dimostrato che esistono elevate concentrazioni di pesci di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione e zone di deposito delle uova. In tali zone le attività di pesca possono essere limitate o vietate per contribuire alla conservazione delle risorse acquatiche vive e degli ecosistemi marini. L'Unione continua ad accrescere la protezione delle zone biologicamente sensibili esistenti.
2. A tal fine gli Stati membri individuano, ove possibile, zone adeguate che possano far parte di una rete coerente e, ove opportuno, formulano raccomandazioni comuni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 7, affinché la Commissione presenti una proposta, conformemente al trattato.
3. In un piano pluriennale può essere conferito alla Commissione il potere di istituire tali zone biologicamente sensibili protette; si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 6. La Commissione riferisce periodicamente al Parlamento europeo ed al Consiglio in merito alle zone protette.
Titolo II. Misure specifiche
Art. 9 Principi e obiettivi dei piani pluriennali
1. I piani pluriennali sono adottati in via prioritaria sulla base di pareri scientifici, tecnici ed economici e contengono misure di conservazione volte a ricostituire e mantenere gli stock ittici al di sopra dei livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
2. Qualora non sia possibile determinare gli obiettivi specifici relativi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, a causa di dati insufficienti, i piani pluriennali prevedono misure basate sull'approccio precauzionale che garantiscano almeno un livello comparabile di conservazione degli stock in questione.
3. I piani pluriennali riguardano:
a) singole specie; o
b) nel caso di pesca multispecifica, o qualora le dinamiche degli stock si intersechino, le attività di pesca che sfruttano diversi stock in una zona geografica interessata, tenendo conto delle conoscenze sulle interazioni tra gli stock ittici, le attività di pesca e gli ecosistemi marini.
4. Le misure da includere nei piani pluriennali e la tempistica relativa alla loro attuazione sono proporzionate agli obiettivi nonché agli obiettivi specifici e al calendario previsto. Prima di includere le misure nei piani pluriennali, occorre tener conto del loro probabile impatto economico e sociale.
5. I piani pluriennali possono contenere obiettivi e misure di conservazione specifici basati sull'approccio ecosistemico, al fine di affrontare problemi specifici delle attività di pesca multispecifica in relazione al conseguimento degli obiettivi stabiliti all'articolo 2, paragrafo 2, per svariati stock compresi nel piano qualora i pareri scientifici indichino che è impossibile aumentare la selettività. Ove necessario, il piano pluriennale include misure di conservazione specifiche alternative, basate sull'approccio ecosistemico, per alcuni degli stock compresi nel piano stesso.
Art. 10 Contenuto dei piani pluriennali
1. Se del caso e fatte salve le rispettive competenze ai sensi del trattato, un piano pluriennale include:
a) l'ambito di applicazione di ciascun piano pluriennale in termini di stock, attività di pesca e zona;
b) obiettivi coerenti con quelli fissati all'articolo 2 e con le disposizioni pertinenti degli articoli 6 e 9;
c) obiettivi specifici quantificabili quali il tasso di mortalità per la pesca e/o la biomassa riproduttiva;
d) scadenze ben definite per conseguire gli obiettivi quantificabili;
e) valori di riferimento per la conservazione coerenti con gli obiettivi di cui all'articolo 2;
f) obiettivi per misure di conservazione e misure tecniche da adottare allo scopo di conseguire gli obiettivi specifici di cui all'articolo 15 e misure intese a ridurre o ad evitare, per quanto possibile, le catture accidentali;
g) misure di salvaguardia per garantire il conseguimento degli obiettivi specifici quantificabili e azioni correttive, se necessario, anche per le situazioni in cui il deterioramento della disponibilità o della qualità dei dati mette a rischio la sostenibilità dello stock.
2. Un piano pluriennale può includere inoltre:
a) altre misure di conservazione, in particolare misure per eliminare gradualmente i rigetti tenendo conto dei migliori pareri scientifici disponibili o ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca sull'ecosistema, da specificare ulteriormente, ove appropriato, conformemente all'articolo 18;
b) indicatori quantificabili per la sorveglianza e la valutazione periodiche dei progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi del piano pluriennale;
c) se del caso, obiettivi specifici per la parte del ciclo vitale in acqua dolce delle specie anadrome e catadrome.
3. Un piano pluriennale prevede la sua revisione dopo un'iniziale valutazione ex post, segnatamente per tenere conto dell'evoluzione dei pareri scientifici.
Art. 11 Misure di conservazione necessarie per il rispetto degli obblighi imposti dalla normativa ambientale dell'Unione
1. Gli Stati membri hanno il potere di adottare misure di conservazione, che non interessano i pescherecci di altri Stati membri, applicabili alle acque poste sotto la loro sovranità o giurisdizione e che sono necessarie ai fini del rispetto dei loro obblighi ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva 2008/56/CE, dell'articolo 4 della direttiva 2009/147/CE o dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, a condizione che tali misure siano compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 del presente regolamento, rispondano all'obiettivo del pertinente normativa unionale che essi intendono attuare, e non siano meno vincolanti delle misure del diritto dell'Unione.
2. Qualora uno Stato membro ("lo Stato membro che ha preso l'iniziativa") ritenga che occorra adottare misure ai fini del rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 'e qualora altri Stati membri abbiano un interesse di gestione diretto nella pesca sulla quale tali misure influirebbero, la Commissione ha il potere di adottare, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 46, su richiesta, tali misure. A tal fine si applica l'articolo 18, paragrafi da 1 a 4, e paragrafo 6, mutatis mutandis.
3.
Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto le informazioni pertinenti sulle misure richieste, ivi comprese le motivazioni, le prove scientifiche e i dettagli relativi all'attuazione pratica e all'esecuzione. Lo Stato membro che ha preso l'iniziativa e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto possono presentare una raccomandazione comune ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, entro sei mesi dalla trasmissione di informazioni sufficienti. La Commissione adotta le misure tenendo conto di tutti i pareri scientifici disponibili entro tre mesi dal ricevimento di una richiesta completa.
Se non tutti gli Stati membri riescono a concordare una raccomandazione comune da presentare alla Commissione conformemente al primo comma entro il termine ivi previsto o se la raccomandazione comune non è ritenuta compatibile con i requisiti di cui al paragrafo 1, la Commissione può presentare una proposta conformemente al trattato.
4. In deroga al paragrafo 3, in assenza di una raccomandazione comune di cui al paragrafo 3, la Commissione adotta, in caso di urgenza, le misure. Le misure da adottare in caso di urgenza sono limitate a quelle in mancanza delle quali viene messo a rischio il conseguimento degli obiettivi associati con l'introduzione delle misure di conservazione in questione, conformemente alle direttive di cui al paragrafo 1, e alle intenzioni degli Stati membri.
5. Le misure di cui al paragrafo 4 si applicano per un periodo massimo di dodici mesiche può essere prorogato per un periodo massimo di dodici mesi ove continuino a sussistere le condizioni di cui a detto paragrafo.
6. La Commissione facilita la cooperazione tra lo Stato membro interessato e gli altri Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nella pesca in questione nel processo di attuazione ed esecuzione delle misure adottate ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 4.
Art. 12 Misure della Commissione in caso di grave minaccia alle risorse biologiche marine
1. Per motivi imperativi di urgenza debitamente giustificati relativi a una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino dimostrata con prove, la Commissione, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, può, per attenuare la minaccia, 'adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per un periodo massimo di sei mesi secondo la procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.
2. Lo Stato membro comunica la richiesta di cui al paragrafo 1 simultaneamente alla Commissione, agli altri Stati membri e ai consigli consultivi interessati. Gli altri Stati membri e i consigli consultivi possono trasmettere le proprie osservazioni per iscritto entro sette giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notifica. La Commissione decide entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1.
3. Prima della scadenza del periodo iniziale di applicazione di una misura di emergenza adottata ai sensi del paragrafo 1, la Commissione, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, può estendere l'applicazione della misura di emergenza mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile per un periodo massimo di sei mesi, adottato conformemente alla procedura di cui all'articolo 47, paragrafo 3.
Art. 13 Misure di emergenza adottate da uno Stato membro
1. Sulla base della prova dell'esistenza di una grave minaccia per la conservazione delle risorse biologiche marine o per l'ecosistema marino connessa all'attività di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di uno Stato membro che richiede un intervento immediato, lo Stato membro interessato può adottare misure di emergenza volte ad attenuare la minaccia. Tali misure sono compatibili con gli obiettivi stabiliti all'articolo 2 e perlomeno altrettanto vincolanti di quelle previste dal diritto unionale. Tali misure si applicano per un periodo massimo di tre mesi.
2. Quando le misure di emergenza che uno Stato membro deve adottare rischiano di avere conseguenze sui pescherecci di altri Stati membri, tali misure sono adottate solo previa consultazione della Commissione, degli Stati membri in questione e dei consigli consultivi interessati, ai quali è presentato il progetto di misure corredato di motivazioni. Ai fini di tale consultazione lo Stato membro che ha avviato la consultazione può fissare un termine ragionevole che, tuttavia, non è inferiore a un mese.
3. Qualora ritenga che una misura adottata ai sensi del presente articolo non rispetti le condizioni di cui al paragrafo 1, la Commissione può, presentando le pertinenti motivazioni, chiedere allo Stato membro interessato di modificare o abrogare la misura in questione.
Art. 14 Prevenzione e riduzione al minimo delle catture accidentali
1. Per facilitare l'introduzione dell'obbligo di sbarcare tutte le catture ("obbligo di sbarco") effettuate nel corso della rispettiva attività di pesca a norma dell'articolo 15, gli Stati membri possono condurre progetti pilota intesi ad esplorare approfonditamente tutti i metodi praticabili, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili e tenendo conto dei pareri dei consigli consultivi pertinenti, al fine di evitare, ridurre al minimo ed eliminare le catture accidentali effettuate nel corso di un'attività di pesca.
2. Gli Stati membri possono, inoltre, compilare un "atlante dei rigetti" che indica il livello dei rigetti in mare in ciascuna delle attività di pesca disciplinate all'articolo 15, paragrafo 1.